I precari della scuola tra promesse e vincoli

L’art. 9, comma 24, del recentissimo decreto-legge “per lo sviluppo” prevede un piano per l’assunzione a tempo indeterminato dei precari della scuola.

Ma quanta sostanza c’è? Che diritti potranno avanzare i precari? Vediamo.

Per cercare di capire, dobbiamo partire dalla norma, che ha causato i drastici tagli negli organici di diritto, cioè l’art. 64 d.l. 112/08.

Il comma 6 aveva imposto di raggiungere determinati risparmi di spesa da raggiungere tra il 2010 ed il 2012, appunto anche attraverso il taglio di classi e di istituti.

L’art. 9, comma 24, del d.l. “sviluppo” prevede un piano triennale di assunzioni, tra il 2011 ed il 2013, ma dopo una sessione negoziale “che assicuri il rispetto di invarianza finanziaria”, e “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica”.

Insomma, se non l’avessimo capito, la norma ci ripete che non c’è un lira in più.

La norma precedente taglia-classi non risulta abrogata, né si coglie un’incompatibilità logica, pertanto è ancora in vigore.

Allora il significato della manovra dovrebbe essere che i risparmi, previsti dall’art. 64 d.l. 112/2008, vanno comunque conseguiti, solo che ciò non impedisce di assumere personale.

Il vincolo generale delle assunzioni, poi, è che queste vanno effettuate “sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno”.

Chi stabilisce quali posti sono vacanti e disponibili?

Il Ministro, mediante il decreto, previsto dall’art. 442 d. lgs. 297/1994.

Ovviamente, tale decreto dovrà essere adottato tenendo conto dei vari vincoli di carattere finanziario.

Tirando le somme, pare che la norma abbia il valore giuridico soprattutto di avere ammesso le assunzioni, pur a fronte di rigidi vincoli di finanza pubblica.

La dimensione del piano di assunzioni, invece, è rimessa alle valutazioni ministeriali, che dovranno tenere conto della molteplicità di vincoli e di varie indicazioni normative: per avere un’idea della complessità della materia, si può dare un’occhiata alla circolare n. 37 del 13 aprile 2010, disponibile sul sito del Ministero, la quale accompagna lo schema del decreto ex art. 442, adottato per lo scorso anno scolastico.

In pratica – com’è forse inevitabile – il Ministro avrà la più ampia libertà di manovra, che nessuno (forse) potrà contestare con un ricorso.

Dario Sammartino

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