Il collegio ha ritenuto fondato il profilo con cui si deduce l’illegittimità per eccesso di potere del criterio indicato dalla norma avversata, limitato al rapporto tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la proiezione al suolo della superficie coperta dalla serra, in assenza degli altri parametri, quali il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche, che si pongono, invece, come elementi essenziali a garantire le coltivazioni in serra.
Infatti tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che “al fine di garantire la coltivazione sottostante” (come recita il comma 2 dell’art. 14 DM) sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l’effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese.
Quindi il TAR ha annullato “in parte qua” la disposizione censurata , rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti solo in relazione a determinate tipologie di serre.
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