Per l’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del d.m. 28.11.2014, che ha individuato i “nuovi” terreni montani definiti secondo i parametri ISTAT.
Più in particolare, il comma 1, dell’art. 1 del d.l. stabilisce che, a decorrere dall’anno 2015 sono esenti dall’IMU propria:
a) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
b) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;
c) i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
Va osservato che le prime due fattispecie esonerative hanno un carattere di oggettività: il beneficio spetta a prescindere dalla qualifica del possessore poiché la norma considera soltanto l’ubicazione. L’ultima, invece, costituisce un a forma di “esonero condizionato” poiché è riconosciuta soltanto se sussiste la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Per i terreni dati in affitto o comodato ubicati nei comuni parzialmente montani, l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 1, lettera b), ha per oggetto i soli terreni che sono ubicati in comuni classificati con parzialmente montani. Il beneficio sussiste soltanto se il concedente ha la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritto alla previdenza agricola.
Inoltre, per applicare l’agevolazione non solo “è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno” (risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF), ma anche che l’utilizzatore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Siccome l’art. 1, comma 1, lettera b), subordina l’esenzione alla condizione soggettiva del possessore, se questi non è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, il terreno è soggetto all’IMU; la stessa condizione è richiesta per il concedente.
La dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola nei casi di acquisto o di perdita del diritto alla detrazione.
L’obbligo viene meno soltanto se il comune è in possesso delle informazioni necessarie per verificare la correttezza della posizione fiscale, cioè nei casi di:
– terreno ubicato in comune classificato come totalmente montano o ubicato nelle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;
– condizione soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, già segnalata al comune.
Il termine è fissato al giorno 30.6 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni che comportano un diverso ammontare dell’IMU dovuta. Se queste si sono verificate nel 2014, la dichiarazione va presentata entro il 30.6.2015.
Nel caso di comune parzialmente montano ed esente secondo quanto è indicato nella circolare 14.6.1993, n. 9, la dichiarazione va presentata per i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, poiché tale qualifica non è conosciuta dal comune. Lo stesso dicasi se la circolare non classifica il comune come “montano”.
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