I contenziosi sugli incarichi dirigenziali spettano al Giudice amministrativo

Michele Nico 03/07/17
Rientra nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo il contenzioso ove si contesta l’esercizio del potere della Pa in sede di adozione degli atti relativi alla macro-organizzazione dell’ente.

In base a questo principio, con la sentenza n. 4881 del 27 febbraio 2017 le Sezioni unite della Corte di cassazione rigettano il ricorso contro la decisione n. 508/2015 del Consiglio di Stato, Sez. V, che riconosce la giurisdizione di legittimità in relazione alla controversia in cui l’aspirante a un incarico dirigenziale aveva impugnato l’avviso informativo e il presupposto regolamento della Pa in materia, nella parte in cui non si contemplava una valutazione comparativa fra i partecipanti alla procedura di conferimento, e non veniva prevista l’indizione di un concorso pubblico per la copertura del posto.

Con tale pronuncia Palazzo Spada osserva innanzitutto che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al di fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva, “si fonda sulla consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che è di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo”.

Per questa via, i giudici amministrativi concludono che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa agli atti di macro-organizzazione con cui la Pa definisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, omettendo di indire una procedura concorsuale allo scopo.

Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato non esita ad annullare la decisione del Tar Lazio n. 2194/2014, che optava per la devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo delle sole “controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, sostenendo per contro che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, (…) le controversie concernenti (…) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali … ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.

La Cassazione accoglie senza riserve l’orientamento di Palazzo Spada, aggiungendo che il potere di disapplicazione previsto dall’articolo 63, comma 1, del dlgs165/2001 non può operare nei termini prospettati dal Tar, dacché un siffatto potere “presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, mentre nel caso in esame si deduce una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all’esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione”.

L’autorevole pronuncia delle Sezioni unite va salutata con favore, specie dopo che il Testo unico sul pubblico impiego ha disposto l’abrogazione del comma 219 della legge 208/2015, recante il vincolo dell’indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti al 15 ottobre 2015.

Venuto meno tale divieto imposto alla Pa di coprire i posti dirigenziali, la Cassazione fa finalmente chiarezza in tema di giurisdizione sui contenziosi, dirimendo ogni dubbio sulla figura dell’arbitro posto a presidio delle regole del gioco.

 

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