In realtà, al di là della simbolicità, non vi è alcuna “restituzione” da fare, non essendovi delega conferita, in quanto si è in presenza di un’attribuzione, per legge, della gestione di funzioni di competenza (non, semplicemente, d’interesse per) dello Stato.
Oltretutto, i servizi individuati all’art. 14 T.U.E.L. non sono i soli, ma concorrono, con altri, a definire diverse funzioni che il Sindaco assolve quale Ufficiale del Governo, tra cui quella di Autorità sanitaria locale, oppure quella di Autorità locale di P.S.
Non sempre i Sindaci hanno presente il proprio “duplice” ruolo”, quello di responsabili e rappresentanti del comune (art. 50 T.U.E.L.), e quello di Ufficiale del Governo.
Oppure, ne hanno cognizione quando si tratti di adottare ordinanze anti-questo o anti-quello, potere d’ordinanza che la Corte Costituzionale, con la sent. n. 115 del 7 aprile 2011, ha raffreddato, scontentando non pochi.
Anzi, per rimanere sul tema dell’azione di protesta simbolica, si potrebbe considerare come, in materia di celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 245 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, che prevedevano la presentazione di documentazione attestante la regolarità del soggiorno, qualche Sindaco abbia dato disposizioni di continuare ad esigere l’esibizione del permesso di soggiorno in occasione delle dichiarazioni con cui si avvia il procedimento per la celebrazione di un matrimonio. Per prudenza e per contrastare i c.d. “matrimoni di comodo”.
Oppure, richiamando la funzione di Autorità locale di P.S., ben pochi Sindaci hanno conoscenza che, in quanto tali, provvedono anche, ex art. 3 T.U.LL.P.S., al rilascio delle carte d’identità, oggi previsto anche per i… neo-nati.
Questo per sottolineare il fatto che spesso i Sindaci non si curano poi molto di “sovraintendere” alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, essendo una sovraintendenza vincolata all’osservanza di norme, sia di legge che di regolamento, che spesso sono integrate da istruzioni amministrative, in alcuni casi anche vincolanti (art. 9 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), per cui gli spazi per una qualche discrezionalità sono del tutto ridotti, se non nulli.
Nessuno richiede una loro presenza quotidiana negli uffici che li supportano nell’esercizio di queste funzioni, ma almeno un po’ di considerazione, questo sì.
Ad esempio, se si andasse a ricordare ad un sindaco quelli che l’art. 51 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, definisce come “Particolari compiti del sindaco”, si è abbastanza certi che la probabilità di passare per “marziani” sarebbe prossima (quando non superiore) al 100 %. Infatti questa norma afferma che il Sindaco “è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi ” ed, inoltre, “assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici“.
Presumo che neppure il Direttivo ANCI, nel proclamare l’azione di protesta del 15 settembre 2011, abbia avuto coscienza di quanto sopra esposto, ma si sia limitato ad individuare un’attività che si presta – simbolicamente – ad essere molto “visibile” ai Cittadini, per gli effetti “esteriori” che una loro “temporanea” interruzione comporta.
Certamente, le azioni di protesta richiedono anche il ricorso ad azioni simboliche, ma potrebbe essere questa l’occasione perché molti Sindaci vengano a conoscere un po’ più da vicino queste loro funzioni, di cui, oltretutto, rispondono direttamente, da cui discende l’esigenza che li affidino a personale professionalmente all’altezza.
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