A tali perplessità se ne devono aggiungere altre e di portata ancor più rilevante se, come parrebbe, il lavoro svolto potrebbe essere del tutto inutile laddove la legge 25 maggio 1970 n. 352 che regola proprio l’istituto del referendum, prevede termini e scadenze precise per il deposito della richiesta di referendum ed esattamente (e per i soli commi di interesse) :
28.– Salvo il disposto dell’articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell’articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
31.– Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime.
32.– Salvo il disposto dell’articolo precedente, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
34. – Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse. I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione
Dalla semplice lettura delle norme soprariportate vi sono concrete probabilità che il lavoro di raccolta firme svolto sino ad oggi risulti purtroppo inutile in quanto le firme potrebbero essere nulle o inutilizzabili. Difatti il primo giorno utile per il deposito delle firme per un referendum è il 1 gennaio 2013, ma in tal caso l’applicazione dell’art. 28 renderebbe valide soltanto le firme raccolte dopo il 1 ottobre 2012 (mentre la attuale raccolta dovrebbe essere terminata il 27 luglio). Ciò comporterebbe che il referendum potrebbe svolgersi soltanto nel 2014 o addirittura nel 2015, se le elezioni politiche fossero successive al 1° maggio 2013. In caso di anticipato scioglimento invece il referendum, anche già indetto, è sospeso per un anno (art. 34). Insomma la “corsa” alla raccolta pare assolutamente non giustificata dalle tempistiche previste ex lege che con tutta probabilità o renderanno inutilizzabili ex art. 28 le firme raccolte o sposteranno molto in avanti negli anni un eventuale referendum.
In conclusione desta perplessità l’aver messo in piedi un laborioso sistema di raccolta firme per il referendum anti casta, astrattamente condivisibile anche se effettivamente limitato ad una parte dei consistentissimi compensi dei parlamentari ovvero i soli rimborsi per la diaria ed il soggiorno, referendum che rischia di essere inutilizzabile, ci vogliamo quindi augurare che le firme siano sufficienti e posano essere in qualche modo valide- ma i dubbi sono molti stante i termini di legge sopraindicati – e che non sia l’ennesimo esempio di un cattivo uso del diritto volto al precipuo scopo di finire in televisione e sulle maggiori testate giornalistiche.
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