Guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope, analisi della normativa stradale

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Guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope è una realtà che non può essere sottovalutata.

I dati forniti dalla Polizia Stradale fanno rabbrividire. In essi si legge che nel corso del 2014 sono stati controllati 1.599.723 conducenti con etilometri e precursori, dei quali 26.947 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 1.927 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel primo quadrimestre del 2015 sono stati controllati 496.953 conducenti, dei quali 8.295 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 552 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

In questi giorni nella regione Puglia, dai quotidiani online si legge che un automobilista, alla guida della sua auto guidava sotto l’effetto dell’alcol e della cocaina. Lo stesso non percependo la presenza dello scooter con a bordo due sedicenni, lo tamponava provocandone la morte di entrambi.

Gli organi di polizia stradale, durante i controlli ai conducenti dei veicoli, possono sottoporre gli stessi, anche senza il loro consenso, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, attraverso apparecchi portatili che consentono di effettuare test “anti-droga” (come il kit “triage” , il “drug wipe”, il “cozart”, etc.).

Questi controlli sono dettati e normati dall’art. 187 del codice della strada, che prevede che chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà.

La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Nel caso in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra sono raddoppiate. La patente di guida è sempre revocata.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti di cui sopra forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché’ su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Questo importante argomento sarà dibattuto nella Giornata della Polizia Locale, che si terrà venerdì 25 settembre 2015 ore 15.00, nel Palazzo del Turismo di Riccione, nella sessione dedicata alla polizia stradale dal titolo: Accertamenti in materia di ebbrezza e stupefacenti.

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