La suddetta norma legislativa ha affrontato diversi aspetti collegati alla sicurezza stradale, in particolare i dispositivi di rilevazione delle velocità, i quali vengono regolamentati nel privacy, in particolare la documentazione fotografica non può essere con riprese frontali e inviate al domicilio dell’obbligato solidale.
Nel contesto legislativo una parte importante è quella che stabilisce le distanze minime tra la segnaletica di preavviso, con la preventiva dicitura del controllo elettronico della velocità e la postazione della polizia.
Un’altra tematica sviscerata è quella dell’uso del cellulare alla guida, si apprende dalla circolare stessa l’invito alle forze di polizia a prevedere operazioni per un capillare controllo del “fenomeno”, il quale è concausa di diversi incidenti stradali.
La circolare c.d. Minniti è poi rivolta all’intensificazione dei controlli sulle cinture di sicurezza e sui seggiolini per bambini.
Un settore interessante ed importante è quello dedicato alla disciplina dei precursori per test rapidi per la guida sotto l’effetto dell’alcool e delle sostanze psicotrope.
Nell’affrontare la tematica concernente la “guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti”, già la circolare citata, chiedeva alle forze di polizia stradale, di incentivare le attività di contrasto del grave fenomeno della guida in stato d’ebbrezza alcoolica e la guida sotto l’effetto di stupefacenti, la quale rientra nella fattispecie penale ed è sanzionata ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992).
Per i conducenti di veicoli, l’art. 186 C.d.S., prevede che in caso di positività si applichi quanto segue:
Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). |
Per i conducenti professionisti e i neopatentati, il disposto di cui all’art. 186bis C.d.S. prevede:
Art. 186-bis Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati. 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. |
Se il conducente del veicolo è positivo alle sostanza stupefacenti, il dettato ci cui all’art. 187 C.d.S., prevede quanto segue:
Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. |
Nel dettato normativo degli articoli 186 e 187, è interessante quanto il legislatore ha previsto in caso di sinistro stradale, infatti se il conducente alla guida è in stato di ebbrezza la normativa prevede quanto segue:
Art. 186
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. |
Nell’ipotesi in cui il conducente è coinvolto in un incidente stradale e risulta positivo alle sostanze psicotrope, si applica la seguente sanzione:
Art. 187
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. |
Come accennato, la fattispecie penalistica si evince dalla lettura dell’art. 186 comma 1-ter e dall’art. 187 – ter, competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
Si rammenta che il disposto dei due articoli oggetto della lettura, oltre all’azione penale, vi è una sanzione accessoria “simmetrica”, la quale prevede che all’accertamento del reato, di guida sotto l’effetto dell’alcool o sostanze stupefacenti, consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis (professionisti e neopatentati), le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.
Per quanto attiene alla revoca della patente di guida, la lettura dell’art. 219 C.d.S. è emblematica delle conseguenze a cui il conducente incorre:
Art. 219 Revoca della patente di guida
Omissis… 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonchè quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. 3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. |
Non da ultimo è utile apprendere che la Legge 23.03.2016 n. 41, notoriamente conosciuta come la normativa sull’omicidio stradale, ha introdotto le due fattispecie autonome di reato dell’omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.) e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) nell’ambito dei delitti contro la persona.
Nella scorsa primavera, la Corte Costituzionale, ha emesso la sentenza n. 88/19, con la quale i Giudici, riuniti i giudizi, hanno così sentenziato:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019. |
È chiaro che la Consulta, nell’affrontare la suddetta tematica, ha confermato l’istituto della revoca della patente di guida, nel caso di incidente stradale mortale o con lesioni gravi o gravissime, sotto l’effetto dell’alcool e/o sostanze stupefacenti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento