Pubblico l’articolo scritto per passiamo.it dell’amico Pino Napolitano, che come sempre espone in modo professionale le novità legislative in materia di circolazione stradale. Queste, saranno dibattute nel Workshop sulla sicurezza stradale che si terrà all’interno della manifestazione TraspoDay in programma dal 17 al 20 marzo 2016 presso la struttura EXPO A1 all’uscita autostradale di Capua.
Per ora leggiamo le news sulle regole dettate dal Ministero post depenalizzazione della guida senza patente.
Attendevamo che il Ministero dell’interno ostendesse il “verbo” e –con buono stile giuridico e grammaticale- è arrivata la circolare prot.300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 a chiarire, tempestivamente, come applicare la sanzione depenalizza per le fattispecie di “guida senza patente”.
Innanzitutto muoviamo dalla tematica complessa che avevano segnalato con il nostro scritto dello scorso 2 febbraio; il dilemma era: si applica, per la depenalizzata “guida senza patente” il sistema sanzionatorio della L.689/1981 o quello del Codice della strada?
Sebbene la lettera del D.Lgs n°8/2016 deponesse in senso chiaramente favorevole alla L.689/1981, per fortuna il Ministero dell’interno ha trovato il coraggio di rendere la norma contenuta nel codice della strada, anomala rispetto alla intera traccia della depenalizzazione e coerente con la codificazione resa con D.Lgs n°285/1992. Senza andare troppo per il sottile, il Ministero, con la circolare menzionata, valorizza l’inciso “in quanto applicabili” contenuto nell’articolo 6 del D.Lgs n°8/2016 e conclude affermando che il Legislatore della depenalizzazione abbia lasciato ad intendere che “ove, come nel caso del codice della strada, siano previsti riti e procedure speciali diversi , questi ultimi prevalgano sulle disposizioni della Legge n°689/1981”. Una conclusione imperfetta, sul piano delle valutazione giuridiche ma assolutamente apprezzabile e meritevole di plauso in ragione delle complesse implicazioni negative che avrebbero potuto impingere il sistema sanzionatorio del codice della strada, nel suo complesso, laddove il Ministero avesse optato per una diversa soluzione. Ne resterà, probabilmente, deluso il Governo, atteso che grande era stato l’investimento mediatico sulla maggiore severità della norma depenalizzata rispetto alla preveniente sanzione penale. La soluzione prospettata dalla circolare rende coerente con l’intero impianto codicistico stradale la sanzione amministrativa depenalizzata considerata dalla prima parte del comma 15 dell’articolo 116 del D.Lgs n°285/1992 e questo può essere solo un bene.
Nella pratica:
- Alla contestazione della violazione si procederà utilizzando i comuni modelli di verbali utili agli accertamenti a tutte le violazioni al D.Lgs n°285/1992.
- Il Pagamento in Misura Minima della violazione (Euro 5.000) resta sempre ammesso entro i sessanta giorni dalla contestazione o notificazione;
- Il Pagamento in Misura Ridotta della violazione (Euro 3.500) resta sempre ammesso entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, salvo che –per motivi rarissimi (es. art.214 comma 1 bis C.d.S)- non possa essere disposto il fermo amministrativo del veicolo (stessa eccezione corre per l’ipotesi correlata di cui all’art. 124 comma 4 C.d.S., ciò in ragione di quanto previsto dall’articolo 202 comma 3 bis C.d.S).
- Il ricorso avverso il verbale è ammesso innanzi al GdP entro 30 giorni e –alternativamente- entro 60 giorni innanzi al prefetto. In caso di rigetto del ricorso da parte del prefetto, questi determinerà, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale (10.000 Euro).
- In caso di mancata proposizione di ricorso e di mancato P.M.M. o P.M.R. decorsi il più lungo termine previsto dalla legge per oblare (60 giorni) il verbale potrà essere iscritto a ruolo per una somma (costituendo titolo esecutivo) pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (15.000 Euro) e per le spese di procedimento.
- Nessuna norma esclude la possibilità che il trasgressore, ricorrendone le condizioni (art. 202 bis C.d.S.), chieda la rateazione del pagamento, fino ad un massimo di 24 rate.
La circolare, molto completa ed articolata, continua tracciando altri argomenti di interesse, dalle casistiche che ricadono nella formulazione “” alle tematiche della reiterazione, alla applicabilità delle sanzioni accessorie ed altro.
Per adesso, comunque, ci si ferma qui.
E’ importante diffondere la conoscenza di questa rilevante presa di posizione, sicuramente utile agli operatori e anche “all’utenze” cittadino.
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