Guida in stato di ebbrezza: controlli, strumenti, giurisprudenza in attuazione della novella Legge 41/16
Sappiamo che guidare in stato di ebbrezza le sanzioni sono di diversa tipologia, infatti, oltre alla sanzione pecuniaria, vi è quella penale, per alcune fattispecie e quella accessoria.
Nel caso dell’art. 186 e 186bis, per le fattispecie con tasso alcoolimetrico non superiore allo 0.5 g/l, si applicano solo sanzioni amministrative, è sempre prevista la sospensione della patente, in particolare da 3 a 6 mesi se il tasso alcolemico è tra 0,5 e 0,8% g/l.
Superato questo limite si passa al penale e la sospensione della patente va da sei mesi a un anno se il tasso alcolemico è invece tra 0,8% e 1,5% g/l.
Infine, nell’ipotesi più grave, per più di 1,5% di grammi di alcol per ogni litro di sangue, la patente è sospesa da 1 a 2 anni, ma se si causa un incidente stradale la patente viene revocata per tre anni.
Il Tar Veneto, sez. III, sentenza 7 – 15 aprile 2016, n. 393, ha pubblicato un chiarimento in merito alla sanzione accessori della revoca della patente di guida.
Nel caso di specie, al ricorrente era stata sospesa la patente in via immediata dopo l’incidente stradale. L’automobilista è stato condannato, perché trovato con più di 1,5% di alcol nel sangue.
Allo scadere dei 3 anni dall’accertamento del reato il ricorrente chiedeva il rilascio di una nuova patente di guida, ma l’amministrazione con il provvedimento qui opposto glielo negava, affermando che il triennio debba scattare dalla data d’irrevocabilità della sentenza, cioè dal 01.10 2015.
Probabilmente la Motorizzazione civile ha erroneamente interpretato la decorrenza del termine al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna a carico dell’automobilista.
Infatti, nella sentenza si legge: “Ritenuto quindi che il riferimento fatto dall’amministrazione al passaggio in giudicato della sentenza non risulta conforme alla dizione della legge, nonché alla sua ratio, che evidentemente è quella di non consentire la guida a chi si è reso responsabile di un incidente in stato di ebbrezza, ma senza che tale sanzione sia protratta per un tempo indefinito come avverrebbe se il riferimento fosse al passaggio in giudicato, che dipende dai tempi di conclusione del procedimento giurisdizionale ed è quindi soggetto a elementi variabili e diversi per ciascun caso, mentre la data certa è quella dell’accertamento del reato (ex multis T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. II, 14/10/2015, n. 1415; TAR Veneto, sez III, n. 288 del 2015, T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 30/03/2015, n. 144)”.
Nella stessa sentenza si legge ulteriormente:” Ritenuto pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono che per “data di accertamento del reato” deve intendersi – secondo un’interpretazione coerente e logica dell’art. 219 – la data di contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore.
Ritenuto quindi che il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento e che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dei tuttora perduranti contrasti giurisprudenziali, tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Ministero.”
Alla luce di ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), ha definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rifondere a parte ricorrente l’importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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