Questo orientamento giuridico è stato stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza sopra citata, accogliendo il ricorso della pubblica accusa e annullando la sentenza del tribunale di Asti favorevole al conducente.
Infatti, nella sentenza si legge che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti presentava richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di un conducente in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 0.85 g/l alle ore 00.36 e di 0.82 g/l alle ore 00.45), con l’aggravante di avere commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.00.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti non accoglieva la richiesta e pronunciava sentenza 26 febbraio 2015, con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 129 e 459 c.p.p., assolveva Salvatore Antonio dal reato allo stesso ascritto per essere il fatto non previsto dalla legge come reato.
Avverso la suddetta sentenza presentava ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando violazione della legge penale. In particolare, il Pubblico Ministero ricorrente rilevava che il Giudice aveva svolto un articolato ragionamento sul valore da attribuire alle rilevazioni tecniche eseguite per accertare il tasso alcolemico dell’imputato per giungere alla conclusione che l’imputato era si alla guida in stato di alterazione alcolica, ma che detto stato non era accompagnato da livelli alcolemici penalmente rilevanti. Aggiungeva che il Giudice, così provvedendo aveva violato la legge processuale in quanto, in caso di richiesta di decreto penale, non è consentito pronunciare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 per mancanza, contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero.
Interessante è la parte conclusiva della stessa sentenza che prende atto dalla valutazione che precede, effettuata dal giudice di merito, non tiene peraltro conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: a) quanto alla pretesa inattendibilità dell’alcoltest, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. 4, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011); o prospettare dubbi non correlati a specifici elementi fattuali; b) quanto all’assunto che non si dovrebbe tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione, detto assunto contrasta inesorabilmente con il contenuto dell’articolo 186 C.d.S., il quale non pone una simile preclusione (cfr., tra le tante, Sez. 4, sent. N. 4967 del 27/11/2013, dep. 2014, Defina); e) quanto al decreto ministeriale 196/1990, la giurisprudenza, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 196 del 1990, articolo 1, comma 2 e dell’articolo 379 cit. Reg. C.d.S., comma 2, ha precisato l’obbligatorietà, per gli agenti di polizia, di effettuare almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti e, tra i risultati ottenuti, di considerare rilevante quello col valore inferiore (cfr., tra le tante, le sent. nn. 18375/2013, 3346/2009 e 16478/2008) e che i due accertamenti non possono essere sostituiti dalla combinazione di un accertamento tecnico con un controllo sintomatico.
A commento della stessa si può evidenziare che sotto il primo aspetto, la Cassazione ha affermato che il giudice, chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, può deliberare il proscioglimento “solo quando risulti evidente la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza è preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta ovvero sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell’azione penale o sulla inoffensività della condotta” (n. 3914/2013).
Nel caso di specie, “non ricorre quella mancanza assoluta della prova integrabile nelle fasi successive che sola può legittimare un proscioglimento adottato ex art. 129 cod. proc. pen. dal Gip investito della richiesta ex art. 459 cod. proc. pen.”.
Il concetto e successivo ragionamento messo in atto dal Giudice delle indagini preliminari, è quello che l’indagato aveva un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia penale, normata dall’art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcool C.d.S., comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
- b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, infatti, dalle prove si evince un superamento di 0,05 e 0,02, pertanto, secondo il giudice, non si poteva essere certi dell’effettivo stato di alterazione del conducente.
Del resto, per il Gip, lo sforamento poteva anche essere frutto, come riportato in sentenza, della “coerente con l’osservazione che precede sarebbe la previsione di cui all’allegato al Decreto Ministeriale n. 196 del 1990, che, nel dettare le norme di individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza, introduce all’articolo 4.1.1. una soglia di tolleranza pari al “4% in valore relativo per concentrazione tra 0,40 mg/1 e 1 mg/1 inclusi”, applicando la quale si sarebbe tornati automaticamente sotto soglia.
Per i giudici di legittimità, come già sopra riportato, la valutazione del tribunale di merito non tiene conto del fatto che è onere della difesa fornire la prova contraria all’accertamento, quali i difetti dello strumento, errore di metodologia nell’esecuzione.
Infine, conclude la sentenza, la normativa di settore ha specificato l’obbligatorietà, “per gli agenti di polizia, di effettuare almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti e, tra i risultati ottenuti, di considerare rilevante quello col valore inferiore (cfr., tra le tante, le sent. nn. 18375/2013, 3346/2009 e 16478/2008) e che i due accertamenti non possono essere sostituiti dalla combinazione di un accertamento tecnico con un controllo sintomatico”, la norma è dettata dal D.P.R. 495/92 all’art. 379. Regolamento di Attuazione, Guida sotto l’influenza dell’alcool, che prevede, l’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del Codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
Al secondo comma, la concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
Ne consegue che in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.
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