A seguito dei contributi del legislatore ed dei qualificati interventi di giurisprudenza e dottrina, il diritto alla privacy ha oggi acquistato una sistemazione significativa all’interno dell’ordinamento, testimoniata anche dalla costituzione di una apposita autorità amministrativa che ne assicuri efficace e consapevole espressione.
I “perimetri” del diritto versano ancora in uno stato di parziale indeterminatezza e risulta notevolmente complesso determinare le modalità di concessione a terzi dell’utilizzo e della gestione dei propri dati personali anche in considerazione della particolare rilevanza e del ragguardevole valore che essi possono assumere in determinati ambiti (dagli studi statistici alle indagini di mercato).
La difficile alchimia tra necessaria circolazione dei dati personali e riservatezza aveva motivato, nel secolo scorso, un interventismo disorganico del Legislatore, precipitato naturale di un diritto ancora in facendo. Tale tendenza si è arrestata nel 2003 con il Decreto Legislativo n. 303 del 2003, monumentale piano sinottico della normativa sul trattamento dei dati personali, che ha ristrutturato il contenuto del diritto e dissolto superflue opacizzazioni.
Il Decreto, altrimenti noto come “Codice della Privacy” ha contribuito, da un canto, a specificare il contenuto attivo del diritto alla privacy, dall’altro a stabilire procedure garantite attraverso le quali il soggetto può consentire a terzi l’utilizzo e la diffusione consapevole di propri dati personali.
Un caso particolare è costituito dalla liberatoria per l’utilizzo di materiale fotografico e video. Nell’economia di questa analisi, ci limiteremo a presentare le caratteristiche principali della liberatoria ed, in particolare, il caso della liberatoria per materiale riguardante il minore di età.
La ratio della significativa opera legislativa cristallizzata nel Decreto non si risolve in un tentativo di “immobilizzare” i dati personali, rendendone impossibile la circolazione, ma di garantire che il soggetto titolare contribuisca, con la propria qualificata decisione, ad una forma “consapevole” di circolazione. Il citato decreto, all’art. 13, riconosce infatti la necessità di una informativa da sottoporre al titolare dei dati.
La persona presso la quale i dati vengono raccolti ha, infatti, diritto di conoscere analiticamente la sorte delle proprie informazioni personali nel loro diffondersi ed, in particolare, deve essere consapevolmente istruita sulle “finalità” e le “modalità” del trattamento. In alcuni casi la cessione può persino essere “obbligata” (ad es. per difendere un diritto in sede giudiziaria o per adempire un obbligo previsto dalla legge).
In questa sede circoscriveremo le nostre attenzioni al caso in cui il soggetto voglia liberamente conferire al terzo, che verremo a definire con formula legislativa “titolare del trattamento dei dati personali”, il diritto di raccogliere e servirsi dei dati (e quindi anche di materiale fotografico e video nel quale compaia la persona).
Se il soggetto è maggiore di età e può quindi liberamente disporre del proprio diritto può sottoscrivere un atto contenente i suoi dati anagrafici, un consigliabile riferimento alla normativa (agli artt. 13 e 23 del Dls. 194/2003) e la formula di autorizzazione.
Il consenso espresso dal soggetto presso il quale i dati sono raccolti deve potersi qualificare “libero”, non affetto quindi da vizi nel procedimento di formazione, e deve essere validamente prestato con riferimento ad un trattamento chiaramente individuato: non sono quindi ammissibili liberatorie “generalissime”. Il consenso, in caso di dati sensibili, deve darsi per iscritto.
L’immagine dell’individuo, la sua voce registrata e le sue riprese video sono considerate “dati personali”, nonostante le ulteriori garanzie apprestate alla specifica tutela dell’ “immagine” dal Codice Civile.
La liberatoria deve essere redatta con specificità, indicando non solo il titolare del trattamento dei dati (l’Istituto), ma anche le finalità (ad esempio, nel caso di liberatoria per gli studenti di un istituto d’istruzione si menzioneranno le finalità “istituzionali” cristallizzate negli obiettivi di “promuovere e divulgare attività e progetti della scuola”).
L’atto deve indicare analiticamente mezzi o modalità mediante le quali si attuerà la diffusione.
Più complesso risulta il tema della liberatoria per soggetti minori di età. Se la c.d. “capacità giuridica” ovvero l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri si acquista con la nascita, per maturare la “capacità di agire” ovvero il potere di disporre di tali diritti l’ordinamento richiede un certo grado di consapevolezza positivizzato nel requisito della maggiore età.
Fino a quando il soggetto non ha compiuto il diciottesimo anno di età è assoggettato alla “potestà” dei genitori, alla quale è intrinsecamente legato un potere di rappresentanza.
Il contenuto attivo di tale “potestà” comprende infatti non solo l’amministrazione dei beni del minore, la “cura” dei suoi interessi, ma anche la sua “rappresentanza”, ovvero la possibilità di agire “in nome e per conto” del minore.
Se alcuno pubblica il materiale fotografico o video in assenza di una esplicita autorizzazione commette un illecito che può essere sanzionato dalle autorità competenti, le quali contestualmente dispongono la cessazione della divulgazione.
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