Le ferie sono un periodo di assenza retribuito il cui obiettivo è garantire al dipendente di recuperare le energie psico-fisiche spese sul lavoro e dedicarsi alla propria vita familiare e sociale: ecco quindi una brave guida alla pianificazione delle ferie 2023.
La normativa inserita nel Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66, tutela la fruizione delle ferie:
- Prevedendo un periodo minimo di 4 settimane, riconosciute a coloro che sono in forza in azienda per tutti i 12 mesi dell’anno;
- Imponendo il godimento delle 4 settimane entro determinate scadenze, pena l’applicazione di sanzioni amministrative ed il versamento anticipato dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, le 4 settimane vengono riproporzionate. Per ogni mese di servizio viene infatti riconosciuto un dodicesimo del periodo annuale di ferie spettanti.
Le modalità di conteggio dei mesi e delle frazioni di mese di ferie maturabili sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Questi ultimi prevedono di norma che le frazioni di mese di almeno 15 giorni equivalgono, ai fini della maturazione delle ferie, ad un mese intero.
Ulteriori periodi di ferie, aggiuntivi alle 4 settimane, possono essere previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, nonché dai contratti individuali di lavoro.
Analizziamo ora in dettaglio come funzionano le ferie nel 2023.
Indice
- Ferie 2023: chi decide
- Come vengono pianificate le ferie 2023
- Ferie collettive: il piano ferie 2023
- Ferie individuali: come chiederle
- Fruizione delle ferie 2023
- Deroghe alla fruizione delle ferie 2023
- Ferie 2023: continuative o frazionate
- Retribuzione ferie 2023: come vengono pagate
- Cosa succede alle ferie non godute
- Richiamo forzato dalle ferie: rimborso delle spese
Ferie 2023: chi decide
L’ultima parola in merito alla concessione delle ferie spetta al datore di lavoro, essendo colui che ha la prerogativa di organizzare l’attività economico – produttiva dell’azienda tenendo conto naturalmente dei periodi di assenza dei dipendenti, nonché delle conseguenti necessità di sostituzione degli stessi con altri colleghi.
Come vengono pianificate le ferie 2023
Sulla pianificazione delle ferie è opportuno distinguere tra:
- ferie individuali,
- ferie collettive.
Per approfondire il tema delle ferie, e di tutti gli altri aspetti dei contratti di lavoro dipendente (nel pubblico e nel privato), consigliamo i libri “Il Lavoro Subordinato” e “Il Lavoro Pubblico“.
Queste ultime coinvolgono due o più dipendenti e, di norma, interessano un’intera squadra, team, reparto, ufficio, filiale o sede, con sospensione totale o parziale dell’attività produttiva.
Mentre per le ferie individuali non vi è alcuna pianificazione ed è il singolo dipendente che, all’occorrenza, inoltra apposita richiesta scritta all’azienda, le ferie collettive vengono in genere fissate grazie alla predisposizione, da parte del datore di lavoro, di un apposito piano ferie.
Ferie collettive: il piano ferie 2023
Come tutti gli anni, anche nel 2023 le ferie collettive vengono fissate con la predisposizione, da parte del datore di lavoro, di un apposito piano, in cui viene indicato il periodo dell’anno dove i dipendenti possono inserire i giorni di ferie, in genere per blocchi di una – due settimane.
Una volta conclusa la compilazione del piano ferie lo stesso viene validato dal datore di lavoro / responsabile e pubblicato nella bacheca aziendale. In caso contrario, prima della validazione, l’azienda può modificare le scelte dei dipendenti, anche in assenza di fatti sopravvenuti, solo sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali.
Tali modifiche devono comunque essere comunicate con congruo preavviso ed in ogni caso prima dell’inizio del periodo di ferie, non essendo tenuto il lavoratore a garantire la reperibilità durante l’assenza.
Ferie individuali: come chiederle
Come anticipato, le ferie individuali vengono richieste all’occorrenza dal dipendente, il quale è tenuto ad inoltrare apposita richiesta scritta al datore di lavoro o, in base alla distribuzione interna delle responsabilità, al proprio superiore / coordinatore.
La richiesta può essere trasmessa, a seconda di quella che è la prassi interna:
- A mani del datore di lavoro / responsabile;
- A mezzo e-mail;
- Utilizzando il portale aziendale o le applicazioni mobile per l’inserimento e la gestione delle presenze;
- A mezzo raccomandata A/R o PEC (strumento ormai obsoleto e raramente utilizzato)
Nella richiesta deve essere precisato il periodo di assenza. Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta di ferie, è tenuto a fornire una risposta in merito (in base allo strumento aziendale utilizzato):
- accordando la richiesta;
- negando la richiesta;
- negando la richiesta, ma proponendo un diverso periodo di fruizione.
Sulla concessione delle ferie individuali la giurisprudenza di Cassazione (sentenze del 6 giugno 1991 numero 6431 e del 14 aprile 2008 numero 9816) ha affermato che il datore di lavoro deve mediare tra esigenze dell’impresa e interessi del dipendente.
Quest’ultimo, in ogni caso, non può assentarsi in mancanza del consenso del datore di lavoro. In caso contrario l’assenza del lavoratore è da qualificarsi come ingiustificata. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere, a fronte dell’assenza ingiustificata prolungata del dipendente, previa contestazione disciplinare, il licenziamento per giusta causa senza riconoscimento del periodo di preavviso.
Fruizione delle ferie 2023
La normativa (Decreto legislativo numero 66/2003), fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, impone un periodo minimo annuale legale di ferie retribuite: questo è pari a 4 settimane. Questo per legge deve essere goduto:
- per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire in modo consecutivo dietro richiesta del dipendente);
- per le restanti 2 settimane (o il diverso periodo residuo) entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Pertanto, le 4 settimane di ferie maturate nel 2023 devono essere godute:
- per 2 settimane entro il 31 dicembre 2023;
- per le restanti 2 settimane entro il 30 giugno 2025.
I contratti collettivi e / o individuali possono prevedere periodi aggiuntivi alle 4 settimane minime di legge. In tal caso la fruizione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva – individuale.
Deroghe alla fruizione delle ferie 2023
Normalmente possono essere previste alcune deroghe alle modalità di fruizione delle ferie. Esempio: in deroga alla normativa, la contrattazione collettiva ha la possibilità di:
- ridurre il limite delle 2 settimane di ferie come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di maturazione, a patto che tale riduzione non snaturi la funzione stessa delle ferie e sia giustificata da esigenze di servizio o aziendali;
- prolungare il termine di 18 mesi entro il quale completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali.
Ferie 2023: continuative o frazionate
Sulla possibilità di frazionare il periodo di ferie, in luogo del godimento continuativo, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare del 3 marzo 2005 numero 8. Nel documento in parola si distinguono tre periodi di assenza, come sintetizzato in tabella.
Periodo | Scadenza godimento | Continuativo/frazionato |
---|---|---|
Almeno 2 settimane | Fruire entro l’anno di maturazione | Continuativo se richiesto dal lavoratore (*) |
2 settimane | 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione | Possibile anche il godimento frazionato |
Periodi aggiuntivi alle 4 settimane minime di legge | Quella prevista dall’accordo collettivo / contratto individuale | Possibile anche il godimento frazionato |
(*) La richiesta dev’essere formulata tempestivamente per consentire all’imprenditore di organizzare l’attività economico – produttiva |
Retribuzione ferie 2023: come vengono pagate
Nel corso delle ferie il dipendente ha a tutti gli effetti diritto alla retribuzione, al pari dei periodi lavorati.
Al tempo stesso, le assenze per ferie sono considerate utili alla maturazione di:
- Ferie e permessi;
- Mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
- Scatti di anzianità;
- Trattamento di fine rapporto (Tfr).
Da ultimo, i periodi di ferie sono considerati utili ai fini della totalizzazione dei contributi per il conseguimento della pensione.
Cosa succede alle ferie non godute
Per le ferie maturate e non godute c’è il divieto di monetizzazione. Fanno eccezione le ipotesi di cessazione del rapporto. In tal caso, con il cedolino di competenza dell’ultimo mese in forza, il datore di lavoro liquida le ferie maturate dal dipendente e non fruite.
Il divieto di monetizzazione risponde all’esigenza di garantire al lavoratore l’effettiva fruizione di periodi di assenza dal lavoro, senza che lo stesso possa rinunciarvi in cambio di una somma in busta paga.
Richiamo forzato dalle ferie: rimborso delle spese
Nel caso in cui, per esigenze produttive, il lavoratore venga richiamato in servizio durante le ferie, i singoli contratti collettivi possono imporre all’azienda il rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato.
In mancanza di disposizioni da CCNL, le singole aziende possono, per contratto / regolamento interno o per semplice prassi, riconoscere comunque un ristoro economico per il rientro in servizio.
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(Foto di copertina istock/Tanaonte