Questo è quanto stabilito dal decreto 21 febbraio 2013, n. 38, Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo emesso dal Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 89, e subitaneamente reso attivo. Il provvedimento rappresenta in sostanza un ridisciplinamento dell’ambito distributivo dei prodotti di monopolio in quanto giunge ad innovare completamente la previgente disciplina di settore.
Punto cruciale del regolamento riguarda l’istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati, precisandone criteri e modalità allocative. La previsione è volta a regolamentare l’eventuale sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, in conseguenza, diviene lo strumento peculiare per mantenere l’offerta di tabaccherie in misura corrispondente alla natura della stessa. Su parere del Ministero, infatti, è diventato necessario assicurare l’efficienza della rete di vendita in preciso riferimento all’andamento non soltanto dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, ma anche della corrispettiva domanda.
Il regolamento, comprensivo di 13 articoli, nello specifico individua agli art. 2 e 3 i criteri istitutivi per le rivendite “ordinarie”, delineando un primo parametro di natura puramente spaziale. Tra esse è infatti necessaria una distanza minima di 300 metri, nei comuni con più di 30mila abitanti, mentre di 200 metri in quelli in ci si superano i 100mila. Il secondo parametro è invece legato al giro d’affari delle sale tabacchi già presenti nella medesima zona. Il decreto infatti prevede che i punti vendita ordinari dovranno essere istituiti prendendo come riferimento le zone caratterizzate dai recenti sviluppi abitativi, commerciali, ovvero della peculiare rilevanza assunta da nodi stradali e centri di aggregazione urbana tali da palesare carenze di offerta in funzione della domanda, nonché delle istanze di trasferimento.
Per il raggiungimento dello scopo le nuove rivendite saranno istituite tramite provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, prevedendo inoltre per ogni anno solare due piani semestrali. Le rivendite speciali, invece, potranno essere istituite in soddisfacimento di concrete e specifiche esigenze, le quali, a loro volta, andranno valutate in ragione dell’ubicazione degli punti vendita già operanti all’interno della stessa area di riferimento, della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona, ma anche del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita verrebbe così a derivare per quelle già funzionanti sempre all’interno dell’analogo circuito.
Queste localizzazioni, in sostanza, sono state identificate presso le stazioni ferroviarie, automobilistiche e tranviarie, nelle stazioni marittime, negli aeroporti, nelle caserme e nelle case di pena. L’Agenzia delle Dogane si riserva comunque la prerogativa di poter individuare anche altre circoscrizioni possibili. Gli ultimi articoli del decreto, infine, disciplinano i casi di trasferimento: in zona, entro i 600 metri, fuori zona o per via di cause maggiori.
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