Greenpass50+: arriva la verifica per gli over 50

Com’è noto, dal 15 ottobre il possesso del Green Pass è obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro, per tutti i lavoratori. Il Dpcm 12 ottobre 2021 ha fornito le linee guida per il controllo della Certificazione Verde Covid-19 all’interno dei luoghi di lavoro, e con esse le indicazioni su altri strumenti per verificare il Green Pass oltre all’app VerificaC19. Uno di questi strumenti, rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati di imprese con più di 50 dipendenti, è il servizio “Greenpass50+” messo a disposizione dall’Inps.

Con l’arrivo del Decreto-legge 172/2021, il decreto che ha introdotto il Super Green Pass, è stato inoltre imposto l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori, quali gli insegnanti, le forze dell’ordine, e a tutto il personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, mentre con il Decreto-legge 1/2022 è arrivato l’obbligo per gli over 50 di possedere il Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.

L’Inps, con il Messaggio numero 4529 del 18 dicembre 2021 ha comunicato l’introduzione della funzionalità “Verifica Rispetto Obbligo Vaccinale, e con il Messaggio numero 721 del 14 febbraio 2022 ha comunicato l’introduzione della funzionalità che permette di verificare il possesso del Super Green Pass per gli over 50.

Vediamo quindi come funziona il nuovo servizio Inps, a chi è rivolto e come avviene la verifica del Green Pass.

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Greenpass50+: a chi è rivolto

Il servizio, messo a punto dall’Inps e che dialoga con la piattaforma PN-DGC, è rivolto a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, e consente di verificare la certificazione dei propri dipendenti attraverso l’inserimento del codice fiscale degli stessi. I datori di lavoro potranno indicare in fase di accreditamento i cd. “Verificatori“, i soggetti delegati alla verifica, che saranno abilitati all’accesso alla piattaforma e al controllo.

Per quanto riguarda la sezione “Verifica Rispetto dell’Obbligo Vaccinale”, invece, non sussistono limitazioni rispetto alla dimensione aziendale, per cui possono accreditarsi anche aziende/enti con meno di 50 dipendenti. Inoltre possono accreditarsi anche enti gestiti da NoiPA, se l’utilizzo del servizio “GreenPass50+” dell’Istituto è più aderente alla struttura organizzativa dell’azienda/ente.

Greenpass50+: accreditamento

Durante la fase di accreditamento i datori di lavoro accedono alla piattaforma, attraverso il portale inps.it, cercando l’apposito servizio “Greenpass50+”. Sarà possibile identificare l’azienda grazie a:

  • posizione contributiva, c.d. matricola aziendale, per la gestione dipendenti privati;
  • CIDA, per la gestione agricola;
  • codice fiscale dell’Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.

La nuova funzionalità di verifica ha reso necessario introdurre tre diverse tipologie di accreditamento:

  • ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass;
  • ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale;
  • con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass per la restante parte dei propri dipendenti.

Visto che il servizio di verifica del Green Pass è rivolto alle aziende con più di 50 dipendenti, il primo controllo che sarà effettuato è proprio il dimensionamento dell’azienda, seguito dalla verifica per i datori di lavoro pubblici sull’essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali. Ricordiamo che queste limitazioni non sussistono per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale.

I datori di lavoro potranno accedere al servizio tramite SPID/CIE/CNS/PIN. Sarà possibile sempre per questi ultimi inserire il codice fiscale dei “Verificatori”.

Scarica il Manuale utente del servizio

Greenpass50+: elaborazione

Il servizio, ogni giorno, provvederà a:

  • eliminare tutti i dati recuperati dalla Piattaforma Nazionale-DGC il giorno precedente;
  • analizzare tutte le aziende che risultano essere accreditate al momento dell’elaborazione e controllare, in fase iniziale, il dimensionamento delle stesse;
  • interrogare per i dipendenti la Piattaforma Nazionale-DGC, al fine di recuperare l’informazione sul possesso del green-pass.

Una volta ottenute le informazioni, queste saranno memorizzate nei sistemi dell’Istituto per 24 ore, trascorse le quali saranno cancellate e saranno ripetuti i passaggi descritti precedentemente. Questi passaggi avvengono di norma dalle 20.00 alle 23.59 di ogni giorno.

Nel caso in cui la posizione di uno o più dipendenti sia cambiata dalle 24 ore precedenti, il Verificatore riceverà una e-mail con la quale si invita l’azienda a effettuare una nuova verifica.

Greenpass50+: verifica

I “Verificatori” abilitati potranno accedere alla piattaforma e visualizzare, ogni giorno, l’elenco di tutti dipendenti dell’azienda (senza visualizzare l’esito del green-pass), per i quali l’Istituto ha acquisito l’esito della verifica del possesso della Certificazione verde.

Dovranno essere controllati solo i dati del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, escludendo quindi gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile.

A partire dal 15 febbraio 2022, l’Istituto, in ottemperanza al D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico. In particolare, per gli over50, così come individuati dal citato decreto-legge, è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).

Inoltre è stata introdotta la possibilità di stampare da parte dell’accreditatore l’evidenza di quando è stata fatta una verifica, anche in base a specifici filtri.

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Cosa si rischia senza Green Pass

La normativa sul Green Pass sui luoghi di lavoro prevede una multa da 600 a 1.500 euro in caso di mancato rispetto delle disposizioni e di ingresso nel luogo di lavoro senza Certificazione verde, o senza Certificazione Rafforzata per chi è soggetto all’obbligo. Come previsto dal decreto-legge 127/2021, il lavoratore che risulta senza Green Pass dopo un controllo all’accesso o che dichiara preventivamente di non averlo, risulterà come assente ingiustificato fino all’esibizione di una certificazione verde o comunque fino al 31 dicembre 2021.

Durante il periodo di assenza ingiustificata non si avrà diritto a nessun trattamento economico, ma verrà conservato il posto di lavoro. Le sanzioni si applicano anche nel caso di rifiuto di mostrare la certificazione. Nel caso di falsificazione o alterazione del Green Pass non viene esclusa la responsabilità penale.

Nel caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro, o di mancata adozione delle misure organizzative che i datori di lavoro saranno tenuti ad adottare entro il 15 ottobre 2021, verrà comminata una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno, dopo che un lavoratore sarà risultato assente ingiustificato per 5 giorni, procedere con la sostituzione del lavoratore in questione.

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Cosa si rischia senza vaccino

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale per i lavoratori che ne sono soggetti comporta la sospensione dall’attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma senza retribuzione o altro compenso.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale, invece, sarà punita con una sanzione che va da 600 a 1.500 euro, e sarà punito anche il mancato controllo.

Greenpass50+: chi è esente dal controllo

Non sono soggetti alla verifica e al possesso della Certificazione Verde i lavoratori che sono esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dalle Circolari del Ministero della Salute del 4 e 5 agosto 2021 (Circolare n. 43366 del 25 settembre 2021).

Stesso discorso per l’obbligo vaccinale, che non scatta per i soggetti esenti dalla vaccinazione.

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Alessandro Sodano

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