Green Pass trasporti, università e scuole: cosa cambia dal 1° settembre. Le regole

Elena Bucci 01/09/21
Tra qualche giorno, a partire da oggi 1 settembre, in Italia sarà obbligatorio esibire il Green Pass per trasporti, università e scuole. Dunque, gli obblighi introdotti da decreto approvato dal governo lo scorso 6 agosto verranno estesi per poter salire a bordo di aerei, treni, autobus e traghetti. Sono previste novità anche per il personale della scuola e dall’università, ma anche per gli studenti universitari.

La Certificazione verde, come ormai noto, attesta la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), la negatività al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, oppure la guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Inoltre, l’esibizione del Green Pass è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Green Pass obbligatorio dal 6 agosto: dove è richiesto, regole, la guida completa

Vediamo ora nel dettaglio quali regole saranno applicate a partire dal 1 settembre 2021, dove sarà necessario esibire il Green Pass e quali sono le norme già in vigore.

Green Pass per trasporti, università e scuole: trasporti

A decorrere dal 1 settembre 2021 le disposizioni già in vigore dal 6 agosto verranno ampliate attraverso l’introduzione dell’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo di tutti gli altri mezzi di trasporto esclusi dall’elenco può verificarsi senza l’esibizione obbligatoria della Certificazione verde, come le metropolitane, bus urbani e regionali, che sono esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto. Vi sono comunque alcune eccezioni:

  • niente certificazione obbligatoria, per esempio, per i treni regionali, anche se questi effettuano spostamenti a cavallo tra regioni;
  • non è necessaria la certificazione se il traghetto collega due luoghi della stessa regione;
  • i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina: per accedere ai traghetti non sarà richiesto il Green Pass, nonostante colleghino due regioni (Sicilia e Calabria).

Green Pass per trasporti, università e scuole: università e scuole

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.

Per questo motivo a partire dal prossimo 1 settembre, docenti e personale della scuola e dell’università potranno lavorare soltanto se dimostreranno di aver ricevuto la vaccinazione, di essere guariti dal Covid-19 o negativi al tampone.

Il Green Pass non sarà invece obbligatorio per gli studenti, che avranno piena libertà di scelta. Situazione diversa invece per gli studenti universitari, che come i loro professori dovranno esibire la certificazione verde per avere accesso ad esami e lezioni.

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Green Pass: le regole già in vigore

L’esibizione del green pass è richiesta in territorio italiano per:

  • spostamenti verso e da una Zona Arancione o Rossa;
  • partecipare a matrimoni e ricevimenti successivi a cerimonie civili e religiose;
  • accedere a residenze sanitarie assistenziali (Rsa).
  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici;

Inoltre, il governo ha recentemente chiarito l’obbligo del Green Pass anche per accedere alle mense aziendali, aggiungendo nelle FAQ la nota seguente: ”Per la consumazione al tavolo al chiuso – è stato spiegato dall’esecutivo – i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde”.

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Green Pass per trasporti, università e scuole: esenzioni

Al comma 3 dell’articolo 3 del Dl 105/2021 si legge che le disposizioni sul Green Pass “non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute“. Dunque sono esenti dall’obbligo di esibire il Green Pass le seguenti categorie di persone:

  • ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale;
  • soggetti che, per patologie pregresse o reazioni allergiche, non possono essere vaccinati (dovranno mostrare un apposito certificato di esenzione dalla vaccinazione);
  • soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR.

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Elena Bucci

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