- Articolo 9-quinquies relativo all’impiego delle Certificazioni verdi nel settore pubblico;
- Articolo 9-sexies sull’utilizzo del Green Pass da parte dei magistrati negli uffici giudiziari;
- Articolo 9-septies riguardante l’obbligo della Certificazione verde nei luoghi di lavoro privati.
Proprio nel settore privato, le aziende sono chiamate ad organizzarsi in vista del 15 ottobre 2021, data a partire dalla quale scatteranno le verifiche sul possesso del Certificato, estese anche a lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti e, più in generale, tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche in virtù di contratti esterni.
Oltre all’assenza ingiustificata per i dipendenti sprovvisti di Green Pass, il Decreto numero 127 prevede sanzioni amministrative per i datori inadempienti nonché per coloro che, pur in assenza di Certificato, sono presenti sul luogo di lavoro.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Green Pass per dipendenti e autonomi: settore privato
Al settore privato è riservato il nuovo articolo 9-septies in cui si prevede, comma 1, dal prossimo 15 ottobre sino al 31 dicembre 2021, l’obbligo per chiunque svolge attività lavorativa di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19.
Nulla cambia invece per i soggetti già interessati dall’obbligo vaccinale ai sensi del Decreto legge numero 44/2021, quali:
- Esercenti le professioni sanitarie;
- Operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali;
- Soggetti anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie ed hospice.
Restano inoltre ferme le disposizioni, contenute sempre nel Decreto “Green Pass 1” (D.l. n. 52/2021), in tema di impiego delle certificazioni verdi:
- In ambito scolastico ed universitario;
- Per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo;
- Per l’accesso nelle strutture della formazione superiore.
Green Pass per dipendenti e autonomi: soggetti esenti
Le norme sul possesso del Green Pass non si estendono ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare numero 35309 del 4 agosto 2021.
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Green Pass per lavoratori autonomi ed altre figure
L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass si estende anche ai lavoratori autonomi. Lo prevede espressamente l’articolo 9-septies comma 2 nella parte in cui si afferma, si legge nel testo, che le prescrizioni si estendono “altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro “anche sulla base di contratti esterni”.
Sono pertanto coinvolti anche, a titolo di esempio:
- Tirocinanti;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori somministrati;
- Dipendenti di altro datore di lavoro in distacco.
Green Pass per dipendenti e autonomi: sistemi di verifica
Entro il prossimo 15 ottobre i datori di lavoro privati sono tenuti a definire le modalità operative per le verifiche, anche a campione, sul possesso del Green Pass, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel DPCM del 17 giugno 2021. Queste ultime in particolare dispongono:
- Il controllo sul possesso della Certificazione verde a mezzo lettura del codice a barre bidimensionale (QR code), utilizzando l’app “VerificaC19”;
- L’interessato, su richiesta del soggetto verificatore, dimostra la propria identità personale e la corrispondenza con i dati anagrafici riportati nel certificato, mediante l’esibizione di apposito documento;
- Che la verifica non comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Tornando all’articolo 9-septies (comma 5), questo dispone che i controlli siano effettuati (ove possibile) prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro ovvero di soggetti da quest’ultimo formalmente incaricati.
Nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, svolgono in azienda la propria attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni, la verifica sul Green Pass può essere effettuata altresì dai rispettivi datori di lavoro.
Scarica il testo del nuovo Decreto Green Pass
Green Pass per dipendenti e autonomi: assenza ingiustificata
I lavoratori che:
- Comunichino di non essere in possesso della Certificazione verde;
- In alternativa, ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro;
sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il lavoratore assente mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza peraltro subire alcuna conseguenza a livello disciplinare.
Per i periodi di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione, ivi compreso qualsiasi altro compenso od emolumento comunque denominato.
Green Pass per dipendenti e autonomi: imprese con meno di 15 dipendenti
Con esclusivo riferimento alle realtà con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il dipendente privo di Green Pass, per un periodo corrispondente alla durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione di quest’ultimo, comunque non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta ed in ogni caso non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Green Pass per dipendenti e autonomi: sanzioni
I datori di lavoro che:
- Omettono di effettuare il controllo sul possesso del Green Pass;
- Non adottano le misure necessarie per effettuare le verifiche entro il 15 ottobre 2021;
- Permettono a soggetti privi del Green Pass di accedere ai luoghi di lavoro;
incorrono in una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
La presenza sul luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il Certificato verde, è colpita invece con una sanzione amministrazione da 600 a 1.500 euro.
Competente ad irrogare i provvedimenti sanzionatori è il Prefetto, previa segnalazione da parte degli organi incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
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