Green pass 2021: chi è senza perde Cig, malattia e maternità, ferie

Paolo Ballanti 21/10/21
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Ai sensi dell’articolo 9-septies aggiunto al Decreto legge n. 52/2021 a decorrere dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021 nei confronti di chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) al fine di accedere al luogo di lavoro.

Il dipendente (comma 6) che:

  • Comunica di non essere in possesso del Green pass;
  • Risulta privo della Certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro;

è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel periodo in questione il dipendente non riceverà alcuna retribuzione oltre a perdere la maturazione di ferie, permessi, anzianità di servizio, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto. Non saranno altresì accreditati i contributi previdenziali utili alla maturazione della pensione.

In attesa di futuri chiarimenti da parte di INPS e Ministero del lavoro, analizziamo in dettaglio quali conseguenze ci sono per il lavoratore privo di Green pass rispetto alle assenze per ferie, malattia, maternità e Cassa integrazione.

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Green pass 2021: ferie

Per la gestione dei dipendenti in ferie è opportuno distinguere tra:

  • Lavoratori in ferie in data antecedente il 15 ottobre, la cui assenza si è protratta oltre la data citata;
  • Lavoratori privi di Green pass i quali chiedono o vengono collocati in ferie dopo il 15 ottobre.

Ferie ante 15 ottobre

Nel primo caso si ritiene, in assenza di chiarimenti ufficiali, che sia corretto qualificare come ferie l’assenza del lavoratore iniziata prima del 15 ottobre e protrattasi oltre tale data:

  • Preventivamente accordata dall’azienda dietro richiesta del dipendente;
  • In alternativa, disposta dallo stesso datore di lavoro nell’ambito del suo potere di organizzare e gestire l’attività produttiva.

Successivamente, una volta terminato il periodo di ferie, il dipendente dovrà possedere ed esibire il Green pass al fine di accedere al luogo di lavoro. Nel caso in cui comunichi di non possedere il Certificato verde o ne risulti privo all’ingresso in azienda, sarà da considerare assente ingiustificato.

Pensiamo al dipendente Caio in ferie dall’11 ottobre al 20 ottobre. Il 21 ottobre, giorno di rientro in servizio, se comunica di essere privo del Green pass o ne risulta sprovvisto all’ingresso sul luogo di lavoro, sarà da qualificare come assenza ingiustificata.

Ferie dal 15 ottobre o data successiva

Discorso diverso per i dipendenti che:

  • Chiedono di essere collocati in ferie;
  • Vengono posti in ferie;

seppur privi del Green pass.

In queste ipotesi si ritiene applicabile il disposto dell’articolo 9-septies in base al quale il lavoratore si considera assente ingiustificato fino alla presentazione del Certificato verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Di conseguenza, fintanto che perdura l’assenza del Green pass, il dipendente non potrà essere collocato in ferie, essendo considerato come assente ingiustificato.

Un’ultima possibilità riguarda il lavoratore che, per sua richiesta o disposizione aziendale, è in ferie a partire dal 15 ottobre o in data successiva. In assenza di:

  • Una sua comunicazione circa il mancato possesso del Green pass;
  • Mancato possesso del Green pass all’accesso al luogo di lavoro;

il periodo sarà qualificato come ferie, almeno sino al giorno del rientro in servizio, in cui scatteranno gli obblighi di legge.

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Green pass 2021: malattia

Conclusioni simili a quelle descritte per le ferie valgono anche per gli eventi di malattia, in cui è peraltro coinvolta anche l’INPS dal momento che, per talune categorie di dipendenti, è prevista l’indennità a carico dell’Istituto, anticipata in busta paga dall’azienda.

Malattia iniziata prima del 15 ottobre

In presenza di un evento morboso iniziato prima del 15 ottobre e protrattosi oltre tale data, anche in virtù di certificati di continuazione, l’assenza resta qualificata come malattia sino alla data di fine prognosi. Al rientro in servizio il dipendente sarà tenuto a possedere ed esibire il Green pass.

Malattia iniziata a partire da o dopo il 15 ottobre

Il dipendente che ha comunicato di non possedere la Certificazione verde o ne è risultato privo al momento di accedere al luogo di lavoro è da considerarsi assente ingiustificato sino a che non presenta il Green pass (comunque non oltre il 31 dicembre 2021), nonostante si faccia rilasciare un certificato di malattia.

Al contrario, il dipendente in malattia a partire dal giorno 15 ottobre 2021 o successivo il quale non ha comunicato di non possedere il Green pass ovvero non ne è risultato privo al momento di accedere al luogo di lavoro, è da considerarsi in malattia sino alla data di fine prognosi indicata nel certificato.

Green pass 2021: maternità

In presenza di:

  • Astensione obbligatoria, coincidente con i due mesi antecedenti la data presunta del parto;
  • Astensione anticipata;

si ritiene l’assenza dal lavoro, in attesa sempre dei chiarimenti INPS / Ministero del lavoro, comunque qualificabile come maternità, anche nei confronti della lavoratrice che, prima dell’inizio dell’astensione, è in assenza ingiustificata perché priva del Green pass. Identico effetto (prevale la maternità) a fronte dell’astensione iniziata prima del 15 ottobre e protrattasi oltre tale data.

La motivazione risiede nel fatto che l’astensione dal lavoro è obbligatoria in virtù di elementi oggettivi, quali la tutela della salute della lavoratrice e del nascituro, slegati da qualsiasi valutazione.

Identici effetti operano in caso di interdizione anticipata dal lavoro disposta:

  • Dall’ASL in presenza di gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose;
  • Dall’Ispettorato territoriale del lavoro in presenza di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero attività pericolosa, faticosa o insalubre.

Conseguenze diverse in caso di maternità facoltativa:

  • Iniziata prima del 15 ottobre e protrattasi oltre tale data si qualifica come congedo parentale;
  • Iniziata il giorno 15 ottobre si considera congedo parentale;
  • Iniziata a decorrere dal giorno 15 ottobre o successivo da parte di un dipendente che ha dichiarato di non essere in possesso del Green pass o ne è risultato privo, si qualifica come assenza ingiustificata.

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Green pass 2021: Cassa integrazione

Per la Cassa integrazione si considera l’ipotesi della sospensione dal lavoro a zero ore, dal momento che la semplice riduzione di orario prevede comunque la CIG inframmezzata da ore di lavoro per cui è obbligatorio, di conseguenza, il possesso e l’esibizione del Green pass ovvero da ferie / malattia già affrontate nei paragrafi precedenti.

Pertanto, i lavoratori:

  • Sospesi a zero ore in data antecedente il 15 ottobre si considerano, anche in data successiva, in Cassa integrazione;
  • Sospesi a zero ore a decorrere dal 15 ottobre sono considerati assenti in CIG.

Si perde invece il diritto alla Cassa integrazione, in quanto qualificati come assenti ingiustificati, per i dipendenti che comunicano di essere privi del Green pass o ne risultino sprovvisti al momento di accedere al luogo di lavoro, con riferimento alle giornate decorrenti dal 15 ottobre 2021.

Green pass in costanza di assenza

Dubbi sorgono in merito ai dipendenti che, privi di Green pass e pertanto assenti ingiustificati, presentano un certificato di malattia (ovvero una domanda di congedo parentale) salvo poi entrare in possesso, prima del termine della prognosi / astensione, del Certificato verde.

Prendiamo il caso del dipendente Caio il quale, privo del Green pass, è assente ingiustificato dal 15 ottobre.

Successivamente il lavoratore si fa rilasciare un certificato medico con prognosi dal 20 ottobre al 31 ottobre. Il giorno 22 ottobre entra in possesso del Certificato verde. A questo punto l’assenza da ingiustificata si trasformerebbe in malattia, previa verifica sul possesso del Green pass ad esempio attraverso i comuni strumenti di videochiamata.

Come già rimarcato sopra, sul punto si auspicano opportuni chiarimenti, posto che l’articolo 9-septies parla genericamente di assenza ingiustificata “fino alla presentazione” della Certificazione verde.

L’alternativa sarebbe quella di considerare il dipendente assente ingiustificato sino al suo effettivo rientro in servizio, previa verifica sul possesso del Green pass.

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Paolo Ballanti

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