Green Pass, arriva la circolare del Viminale: chi può controllarlo

Dal 6 agosto il Green Pass è obbligatorio per bar e ristoranti al chiuso e per una serie di altre attività come piscine, palestre e parchi di divertimento. L’estensione dell’obbligo del certificato verde ha portato una certa confusione tra gli esercenti che si ritrovano adesso a dover controllare i clienti per verificare la validità del Green Pass.

A far discutere in particolare la possibilità di controllare i documenti di identità dei clienti per verificare che l’intestatario corrisponda col possessore della certificazione verde. Per fare chiarezza sulla questione il Ministero dell’Interno ha diramato nella serata del 10 agosto una circolare con le direttive da seguire per il controllo del Green Pass.

La circolare attesta che per i gestori non è obbligatorio richiedere il documento di identità, e che questa richiesta va inquadrata come “un’ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi d’abuso e di elusione delle disposizioni“. Ad alimentare la confusione si è inserita anche la nota del Garante della Privacy che, rispondendo a un quesito presentato da un assessore della Regione Piemonte, legittima la verifica dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità.

Alla luce di queste nuove disposizioni, chi può controllare il Green Pass? E il documento di identità? Proviamo a rispondere nei prossimi paragrafi.

VerificaC19: come funziona l’app per controllare il Green Pass

Green Pass: la circolare del Viminale

Il Dpcm del 17 giugno 2021 che contiene tutte le indicazioni operative sul Green Pass, stabilisce anche i soggetti che possono verificarne la validità. L’articolo 13 del Dpcm prevede che siano deputati alla verifica della certificazione verde:

  • I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Sempre nel Dpcm si legge che i possessori del Green Pass sono tenuti a mostrare il documento di identità “a richiesta dei verificatori“. Chi verifica quindi, a parte i pubblici ufficiali, non è obbligato a richiedere il documento di identità.

La Circolare del Ministero dell’interno parte proprio da questo punto per chiarire quali debbano essere i compiti di chi verifica il Green Pass. I gestori dei locali devono verificare il Green Pass, ma la verifica del documento di identità andrà fatta solo “nei casi di abuso o di elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione“.

Sempre nel testo della Circolare si legge che, per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico e le competizioni sportive, sono abilitati alla verifica del Green Pass anche i cosiddetti steward, ovvero il personale iscritto in appositi elenchi detenuti dai Questori, “il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall’art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8.

Il Viminale ricorda infine che il Green pass non è richiesto per i servizi di ristorazione all’aperto, per l’asporto e per il consumo al banco. In questi casi rimangono comunque tutte le disposizioni anti-Covid sul distanziamento interpersonale.

Scarica il testo della Circolare del Viminale

Green Pass: sanzioni

Nel Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 vengono stabilite le sanzioni per i gestori e cittadini che non si adeguano all’obbligo del Green Pass. Nello specifico le sanzioni previste sono:

  • multa da 400 a 1000 euro;
  • chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.

Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l’intestatario del certificato, la sanzione verrà applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa è prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilità a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare la Certificazione Verde.

Nel caso di certificato falso, le conseguenze si alzano e non cadranno più nell’amministrativo, il rischio è quello della denuncia penale.

Green Pass: chi è esente dall’obbligo della certificazione

Si ricorda infine che sono esentati dall’obbligo di mostrare il Green Pass:

  • minori fino a 12 anni;
  • soggetti che per patologie pregresse o condizioni patologiche temporanee non possono sottoporsi alla vaccinazione contro il Sars-CoV-2, dietro presentazione di apposita certificazione medica.

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Alessandro Sodano

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