Quando è possibile ottenere la difesa di un avvocato pagato a spese dello Stato?
Il nostro ordinamento prevede l’istituto del gratuito patrocinio a cui può accedere ogni cittadino che versi in gravi difficoltà economiche.
Il patrocinio a spese dello Stato lo si può chiedere per qualsiasi controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione. Si può presentare l’istanza non solo per il 1° grado, ma anche per il giudizio di appello e per il ricorso in Cassazione. Non è possibile richiedere il gratuito patrocinio per tutta l’attività stragiudiziale.
Qual è il limite reddituale per ottenere il gratuito patrocinio?
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro.
Vediamo ora di capire come si calcola il reddito per poter beneficiare del gratuito patrocinio.
Ai fini del calcolo, si tiene conto dei redditi che, per legge, sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari si sommano ai redditi del richiedente i redditi di ogni componente della famiglia. In tale calcolo vanno ricompresi anche i redditi di chi, pur non essendo legato da vincoli di parentela o affinità, convive con il richiedente e contribuisce dal punto di vista economico e collaborativo alla vita in comune. Non si sommano, invece, i redditi del familiare che, pur risultando fiscalmente a carico del richiedente, non convive con lui.
Quando, però, sono in contestazione i diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale. Si pensi al caso della separazione dei coniugi: in tal caso, per esempio, la moglie che non possegga reddito può ottenere il gratuito patrocinio, nonostante il marito sia benestante.
Tali limiti possono essere derogati nel caso di persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti persecutori – stalking – maltrattamenti contro familiari e conviventi, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché per i reati commessi in danno di minori.
Tali condizioni di reddito devono permanere per tutto l’iter della causa. Pertanto, se le condizioni si modificano, la parte ammessa al gratuito patrocinio è obbligata a comunicarlo.
Possono accedere all’istituto del gratuito patrocinio anche:
– lo straniero e l’apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto, oggetto del processo da incardinare;
– gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Come si presenta l’istanza di gratuito patrocinio?
Chi vuol ottenere il gratuito patrocinio deve presentare un’istanza, in duplice copia, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del Tribunale competente a decidere la causa.
Contenuto dell’istanza di gratuito patrocinio
L’istanza deve contenere:
- le generalità dell’istante e dei componenti la famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’istante, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l’ammissione;
- gli estremi della pretesa che si intende far valere in causa per dimostrare che la domanda non è infondata; a tal fine bisogna anche specificare le prove di cui si intende chiedere l’ammissione;
- la firma autenticata dall’avvocato.
Una delle due copie resta al Consiglio dell’Ordine, mentre l’altra finisce all’Agenzia delle Entrate che verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito autodichiarato dall’istante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Se il procedimento è incardinato nanti la Corte di Cassazione, la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Iter di presentazione dell’istanza di patrocinio gratuito
Depositata l’istanza, il Consiglio dell’Ordine ha 10 giorni di tempo per valutare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità della stessa.
Il Consiglio può decidere se:
– ammettere l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio: se ritiene ricorrano le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere sono fondate;
– respingere la domanda o dichiarare inammissibile l’istanza: in tal caso l’interessato può riproporre l’istanza al giudice competente per il giudizio che decide con decreto. Se il processo non è stato ancora instaurato, l’istanza deve essere proposta al Presidente della sezione competente.
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la parte può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine. L’ammissione comporta, altresì, per la parte che ne beneficia l’esenzione dal pagamento di alcune spese e l’anticipazione di altre spese da parte dello Stato e modalità differenti di determinazione dell’onorario del difensore.
L’avvocato non può chiedere somme, anticipi, integrazioni in denaro al cliente ammesso al gratuito patrocinio, pena un illecito deontologico che può essere sanzionato dal Consiglio dell’Ordine.
Conclusosi il procedimento l’avvocato deve depositare la nota spese con allegata copia dell’istanza e della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di ottenere la liquidazione del suo compenso.
È possibile la revoca del provvedimento di ammissione?
Sì, può essere revocato nei seguenti casi:
- se nel corso del processo le condizioni reddituali si sono modificate;
- se a seguito dell’ammissione in via provvisoria, risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, oppure risulta che l’interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.
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