Gli incarichi dirigenziali a contratto negli enti locali

L’art. 40 del D.Lgs. 150/09, nel modificare l’art. 19, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/01, ha riformulato le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a termine a soggetti esterni all’amministrazione.

L’art. 19 cit. fissa i limiti percentuali della dotazione organica entro i quali conferire tali incarichi dirigenziali: “entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia”.

Si tratta di disposizioni espressamente ritenute applicabili alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/01 (tra cui anche gli enti locali) per cui si pone un problema di compatibilità con la specifica disciplina dettata per gli enti locali dall’art. 110 del TUEL.

Com’è noto il citato art. 110, nel consentire agli enti locali la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto, distingue tra dirigenti in dotazione organica e dirigenti fuori dotazione organica.

Nel primo caso il comma 1 rinvia allo statuto dell’ente circa la possibilità di conferire tali incarichi e non fissa alcun limite percentuale.

Il secondo comma, distinguendo tra enti per i quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, rinvia al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per la disciplina dei limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti.

Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità (negli altri enti il ricorso a tale figura, consentito solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, è limitato nella misura non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente, arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità).

La Corte dei Conti, a seguito di orientamenti difformi da parte di diverse Sezioni regionali di controllo, si è allora espressa a sezioni riunite con le delibere n. 12, 13 e 14 affrontando il tema della diretta applicabilità agli enti territoriali delle disposizioni dettate dalla “riforma Brunetta” con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Sul punto si è affermato che, per quanto riguarda gli incarichi di cui al 1° comma dell’art. 110 TUEL, malgrado l’autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali, vanno comunque applicabili le disposizioni dettate dall’art. 19, comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/01 considerate espressione di principi di carattere generale.

I giudici della Corte dei Conti, pur escludendo che il contrasto tra le due disposizioni possa comportare un’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267 del 2000, riconoscono tuttavia la diretta applicabilità agli enti locali della disciplina statale, senza che ciò possa comportare alcuna violazione di carattere costituzionale.

D’altra parte, come affermato dalla sentenza n. 324 del 2010 della Corte Costituzionale, la materia trattata rientrerebbe tra quelle attribuite alla competenza esclusiva statale.

Il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza infatti mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato e va pertanto ricondotto alla materia dell’ordinamento civile, sia per la fase costitutiva di tale contratto, sia per quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico.

Quanto poi, in particolare, ai limiti percentuali della dotazione organica nell’ambito dei quali è concesso agli enti locali conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni, trattandosi di presupposti di fatto attinenti la costituzione del rapporto di lavoro, la Corte dei Conti ha allora ritenuto coerente che anch’essi siano immediatamente vincolanti per gli enti territoriali.

Venendo infine alle concrete percentuali applicabili, considerato che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenti di prima e di seconda fascia, si è ritenuto ragionevole applicare la percentuale dell’8 per cento in considerazione del fatto che la percentuale più alta è prevista per la dirigenza statale di prima fascia (addetta ad uffici di livello dirigenziale generale) che non trova previsione equipollente negli enti locali.

Diversa sorte per i contratti ex art. 110, 2° comma del TUEL che, consentendo agli enti locali di reperire dirigenti al di fuori della dotazione organica, disciplina una fattispecie non prevista per le amministrazioni dello Stato e quindi non contemplata neanche dal riformulato art. 19 di cui sopra.

Tale particolarità, ad avviso dei giudici della Corte dei Conti, esclude la configurazione di un’ipotesi di incompatibilità tra le norme tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione.

Ne discende che, poiché la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra l’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110 2° comma TUEL, questa risulta tuttora applicabile.

Salvatore Mattia

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