Cassazione, niente iscrizione all’albo avvocati per i giudici onorari

Redazione 31/03/11
La Cassazione a sezioni unite civile si è pronunciata, lo scorso 29 marzo, in merito al diniego di iscrizione all’albo avvocati, opposto dal Consiglio Nazionale Forense, a chi che aveva svolto, per più di cinque anni, le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura delle Repubblica di Napoli.

Il CNF aveva rigettato la domanda di iscrizione, ritenendo “non equiparabile” la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell’ordine giudiziario.

L’interessato aveva proposto ricorso in Cassazione, osservando che l’iscrizione non è negabile “dopo che ai giudici onorari sono state attribuite le medesime funzioni svolte da quelli ordinari, dovendosi altrimenti dubitare della legittimità costituzionale della non equiparazione di tali categorie, per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.”.

Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso, con la seguente motivazione, che vale la pena riportare per esteso:

“Il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte già enunciato (Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997), con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di pace, il principio di diritto per il quale “<i magistrati onorari> nominati in base alla legge sull’ordinamento giudiziario come previsto dal secondo comma dell’art. 106 della Cost., non sono equiparabili a quelli dell’ordine giudiziario ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. B, e 30, lett. A, del r.d.l. n. 1578 del 1933.”, norma quest’ultima relativa all’albo degli avvocati all’epoca distinto da quello dei procuratori.

I magistrati onorari restano infatti <estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia> (art. 108 Cost.), ai quali è assicurata la medesima indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi non sono equiparabili a “coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo” di cui all’art. 26 del r.d. n. 1578 del 1933, in quanto solo per questi ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l’iscrizione, analoga a quella di chi partecipa al c.d. Esame di concorso per la professione di avvocato (così espressamente C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 174).

L’esigenza di un particolare accertamento dell’idoneità professionale per i giudici onorari è del resto confermato anche dalla previsione speciale relativa ai vice pretori onorari per i quali l’iscrizione era consentita non solo dopo un periodo di tempo di esercizio della funzione giurisdizionale maggiore di quello sancito per i giudici togati (dodici e quindici anni ai sensi della lettera e dell’art. 26 ed f dell’art 30 della legge n. 1578 del 1933) ma anche alla condizione del rilascio dai Capi della corte d’appello di appartenenza di un attestato della loro “particolare capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni”, costituente una valutazione tecnica della loro idoneità alla professione forense.

D’altronde, mentre i giudici di professione costituiscono l’ordine giudiziario di cui all’art. 4, 1°comma, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordine cui l’art. 104 Cost. garantisce l’autonomia e indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo una appartenenza <funzionale> allo stesso ordine giudiziario (secondo comma del citato art. 4), per la quale deve negarsi che abbiano i medesimo titolo dei giudici togati alla iscrizione all’albo degli avvocati”. (sentenza 7099/2011, presidente Paolo Vittoria, relatore Fabrizio Forte)

Qui il testo integrale della sentenza.

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