Secondo la nomofilachia la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.
Tali sono le conclusioni della Corte di Cassazione, SS.UU. civ., sentenza 4 luglio 2016, n. 13573.
Il fatto
Il tribunale di prime cure aveva accolto la domanda, di un dipendente comunale, al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive spettantegli per essere stato incaricato e avere svolto, dal 1990 al 2001, funzioni di dirigente del Servizio Contabilità, superiori a quelle proprie della ottava qualifica professionale in cui era inquadrato. La Corte territoriale, successivamente adita, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998 ed ha rideterminato la somma dovuta dal Comune all’ex dipendente, limitatamente al periodo 1 luglio 1998 – 20 settembre 2001, con inclusione degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino al soddisfo.
Avverso la decisione della Corte di Appello ricorre il dipendente al fine di vedere confermata la competenza del giudice ordinario anche per il periodo antecedente, giudicato dalla Corte territoriale di competenza del giudice amministrativo, oltre alla mancata statuizione da parte del giudice di appello sul pagamento della rivalutazione monetaria dal 20 settembre 2001 fino all’effettivo soddisfo.
La competenza sulle questioni di giurisdizione è attribuita alle Sezioni Unite a cui la causa è stata quindi assegnata.
Le motivazioni della suprema corte sulla giurisdizione
I giudici di Palazzo Cavour confermano il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo il quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (ex plurimis Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonché: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074).
Pertanto, riguardando il presente giudizio la domanda di differenze retributive relative ad un unico rapporto di lavoro per un periodo di tempo in parte precedente e in parte successivo al 30 giugno 1998, in ragione del nuovo corso giurisprudenziale e del principio di diritto sopra enunciato, la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice deve considerarsi unitaria e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’intero periodo controverso e non già solo per il periodo successivo al 30 giugno 1998.
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La questione relativa alla rivalutazione monetaria
Sulla questione della quantificazione anche della rivalutazione monetaria, ai crediti di lavoro accertati a seguito della sentenza, la Suprema Corte evidenzia come anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento.
Infatti, secondo la Consulta (sentenza n. 82 del 2003), a tale tipo di configurazione dell’agire della PA (anche come datore di lavoro) è estranea ogni logica speculativa, mentre la “ratio decidendi” della dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo automatico di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, è stata proprio quella di predisporre delle remore all’inadempimento del datore di lavoro privato attraverso la previsione di un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale da questi indebitamente conseguito per effetto del ritardo.
Da ciò ne discende che, mentre ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti maturati entro il 31 dicembre 1994 è applicabile la regola dell’automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (tra loro cumulabili entro la suddetta data), per i crediti relativi a periodi successivi non vige più tale regola e la rivalutazione monetaria deve essere chiesta con apposita domanda, nel rispetto della suindicata normativa (ex multis Cass. 25 febbraio 1994, n. 1925).
Poiché nel giudizio di cui è causa si discute di crediti di lavoro pubblico maturati in un arco temporale compreso tra il 1990 e il 2001, la regola del cumulo automatico risulterebbe applicabile soltanto per i crediti retributivi maturati entro il 31 dicembre 1994, mentre a quelli maturati nel periodo successivo si applica l’art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994. Ma, in questo caso, l’interessato non avendo proposto tempestiva domanda specificamente diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria per il periodo di riferimento, non può che conseguire l’inammissibilità della relativa richiesta.
Il principio di diritto
A fronte dell’accoglimento della domanda che vede la competenza del giudice ordinario anche per il periodo antecedente al 1 luglio 1998, la sentenza impugnata è rinviata alla Corte di Appello, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia“.
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