Contributi gestione separata 2019: ecco le nuove aliquote e regole

Paolo Ballanti 12/02/19
Aggiornati i contributi per gli iscritti alla Gestione separata 2019. Con la circolare n. 19 del 6 febbraio scorso l’Inps ha comunicato le aliquote da applicare a collaboratori e liberi professionisti per l’anno corrente, oltre a minimale e massimale su cui calcolare i contributi.

Le modifiche si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal 13 gennaio 2019. Per tutto quanto erogato in data anteriore valgono ancora i parametri 2018 (riportate nella circolare n. 18 del 31/01/2018).

Si ricorda che a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, la contribuzione per gli iscritti alla Gestione separata è ripartita nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Quest’ultimo deve poi versare i contributi a carico di entrambi all’Inps con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello di corresponsione del compenso.

Scarica la circolare Inps sulle aliquote

Inoltre, entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di riferimento lo stesso committente deve denunciare all’Inps i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di quanto dovuto mediante invio del modello Uniemens.

I contributi alla Gestione separata sono dovuti nel rispetto di un minimale e di un massimale e secondo aliquote differenti in base al soggetto iscritto. I valori cambiano di anno in anno e vengono comunicati con circolare Inps. Vediamo nel dettaglio quelli previsti per il 2019.

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Aliquote Gestione separata 2019: collaboratori

Per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l’aliquota che finanzia l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) è fissata per il 2019 in misura pari al 33% (invariata rispetto all’anno precedente). A questa si aggiungono i contributi dovuti per le prestazioni temporanee:

  • 0,72% per maternità, ANF e malattia;
  • 0,51% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Il contributo DIS-COLL è dovuto dal 1° luglio 2017 da parte di coloro che potenzialmente hanno diritto alla prestazione, nello specifico collaboratori (nonché amministratori, sindaci e revisori) oltre ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Aliquote Gestione separata 2019: figure assimilate ai collaboratori

L’aliquota IVS al 33% (cui si aggiunge lo 0,72% per malattia, maternità e ANF) si applica anche alle figure assimilate ai collaboratori per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata:

  • Lavoratori autonomi occasionali, per i quali l’obbligo contributivo sussiste solo sul reddito che eccede i 5 mila euro annui;
  • Incaricati delle vendite a domicilio, i cosiddetti “venditori porta a porta”, per i quali l’obbligo contributivo sussiste solo sulle provvigioni eccedenti euro 5 mila e per il 78% del loro ammontare.

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Aliquote Gestione separata 2019: professionisti

I lavoratori autonomi che non sono iscritti ad alcuna cassa di previdenza (ad esempio quelle istituite per avvocati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti) sono tenuti a versare i contributi alla Gestione separata in misura pari per il 2019 al:

  • 25% per l’assicurazione IVS;
  • 0,72% a finanziamento di malattia, maternità e ANF.

Aliquote Gestione separata 2019: pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti) che siano titolari di un’altra copertura previdenziale (perché ad esempio dipendenti) ovvero pensionati è dovuta un’aliquota pari, per il 2019, al 24%, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 in capo al committente.

Aliquote Gestione separata 2019: massimale e minimale

I contributi alla Gestione separata sono dovuti per l’anno corrente fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 102.543,00 euro (nel 2018 era pari a 101.427,00 euro).

Infine, la contribuzione alla Gestione separata è calcolata su un reddito annuo comunque non inferiore ad euro 15.878,00 (nel 2018 il minimale era pari a 15.710,00 euro).

Paolo Ballanti

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