Le modifiche si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal 13 gennaio 2019. Per tutto quanto erogato in data anteriore valgono ancora i parametri 2018 (riportate nella circolare n. 18 del 31/01/2018).
Si ricorda che a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, la contribuzione per gli iscritti alla Gestione separata è ripartita nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Quest’ultimo deve poi versare i contributi a carico di entrambi all’Inps con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello di corresponsione del compenso.
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Inoltre, entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di riferimento lo stesso committente deve denunciare all’Inps i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di quanto dovuto mediante invio del modello Uniemens.
I contributi alla Gestione separata sono dovuti nel rispetto di un minimale e di un massimale e secondo aliquote differenti in base al soggetto iscritto. I valori cambiano di anno in anno e vengono comunicati con circolare Inps. Vediamo nel dettaglio quelli previsti per il 2019.
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Aliquote Gestione separata 2019: collaboratori
Per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata l’aliquota che finanzia l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) è fissata per il 2019 in misura pari al 33% (invariata rispetto all’anno precedente). A questa si aggiungono i contributi dovuti per le prestazioni temporanee:
- 0,72% per maternità, ANF e malattia;
- 0,51% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Il contributo DIS-COLL è dovuto dal 1° luglio 2017 da parte di coloro che potenzialmente hanno diritto alla prestazione, nello specifico collaboratori (nonché amministratori, sindaci e revisori) oltre ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.
Aliquote Gestione separata 2019: figure assimilate ai collaboratori
L’aliquota IVS al 33% (cui si aggiunge lo 0,72% per malattia, maternità e ANF) si applica anche alle figure assimilate ai collaboratori per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata:
- Lavoratori autonomi occasionali, per i quali l’obbligo contributivo sussiste solo sul reddito che eccede i 5 mila euro annui;
- Incaricati delle vendite a domicilio, i cosiddetti “venditori porta a porta”, per i quali l’obbligo contributivo sussiste solo sulle provvigioni eccedenti euro 5 mila e per il 78% del loro ammontare.
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Aliquote Gestione separata 2019: professionisti
I lavoratori autonomi che non sono iscritti ad alcuna cassa di previdenza (ad esempio quelle istituite per avvocati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti) sono tenuti a versare i contributi alla Gestione separata in misura pari per il 2019 al:
- 25% per l’assicurazione IVS;
- 0,72% a finanziamento di malattia, maternità e ANF.
Aliquote Gestione separata 2019: pensionati o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti) che siano titolari di un’altra copertura previdenziale (perché ad esempio dipendenti) ovvero pensionati è dovuta un’aliquota pari, per il 2019, al 24%, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 in capo al committente.
Aliquote Gestione separata 2019: massimale e minimale
I contributi alla Gestione separata sono dovuti per l’anno corrente fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 102.543,00 euro (nel 2018 era pari a 101.427,00 euro).
Infine, la contribuzione alla Gestione separata è calcolata su un reddito annuo comunque non inferiore ad euro 15.878,00 (nel 2018 il minimale era pari a 15.710,00 euro).
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