Gennaio 2014: un groviglio di scadenze tra cui lo spesometro

Rosita Donzì 10/01/14
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Il nuovo anno 2014 è iniziato all’insegna delle scadenze fiscali. Si va dalla maggiorazione TARES, alla mini IMU e per concludere il mese probabilmente con l’invio dello spesometro. Questo strumento rappresenta un altro tassello, da aggiungere alla lotta contro l’evasione fiscale.

La scadenza, differenziata per i soggetti con liquidazione IVA mensile e trimestrale  rispettivamente alla data del 12.11.2013 per i soggetti con liquidazione IVA mensile e del 21.11.2013 per tutti gli altri è stata, per così dire, prorogata di fatto con due comunicati stampa rispettivamente del sette e dell’otto novembre 2013  diramati dall’Agenzia delle Entrate dove è stato precisato  che i servizi telematici Entratel e Fisconline rimarranno aperti fino al 31 gennaio 2014 e di conseguenza tali soggetti potranno effettuare l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA riferite all’anno 2012 entro tale maggior termine. Inoltre, entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

La presentazione sarà considerata validamente effettuata e, quindi, senza il rischio di alcuna sanzione. Di conseguenza, in prossimità della scadenza rispolveriamo un po’ la mente sui soggetti tenuti e sulle operazioni da comunicare.

Ambito soggettivo

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02.08.2013 sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Si tratta di imprese individuali, professionisti, società, enti pubblici e privati differenti dalle società che svolgono attività commerciali, soggetti non residenti identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale. Nessun obbligo sussiste per i privati consumatori, poiché non sono in possesso della soggettività passiva IVA di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 e per i contribuenti minimi. Questi ultimi, saranno tenuti solo se in corso d’anno hanno realizzato dei ricavi o compensi in misura superiore al 50% del limite previsto dalla norma per essere considerati minimi; in caso contrario l’obbligo decorre dall’anno successivo. Inoltre è obbligato alla presentazione dello spesometro chi esercita attività di commercio al minuto e assimilate e le agenzie di viaggio e turismo presso i quali sono effettuati, acquisti di beni in denaro contante, concernenti operazioni, incluse anche le prestazioni di servizi, legate al turismo di importo pari o superiore a 1000 euro da parte di persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato che hanno una cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. Considerato che al momento attuale non è ancora arrivata alcuna notizia per le associazioni in regime 398/91 si consiglia di presentare lo spesometro per le operazioni commerciali.

Oggetto

Il nuovo spesometro prevede che sia comunicato l’ammontare complessivo delle operazioni, soggette all’obbligo di fatturazione eseguite nei riguardi di ogni singolo cliente o ricevute da ciascun fornitore nel corso dell’anno 2012, indipendentemente dall’importo. Diversamente le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione ma certificate mediante scontrini o ricevute fiscali vanno comunicate solo se l’importo, incluso d’IVA supera 3.600.

 

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Rosita Donzì

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