Prima di passare alla giurisprudenza, ricordiamo che il diritto alla detrazione spetta per tutti i figli che nel corso dell’anno hanno percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 Euro (indicato al rigo RN1, colonna 1 del modello Unico PF), indipendentemente dall’età del figlio, o dal fatto che egli sia o meno dedito agli studi, e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente. Riguarda sia i figli naturali riconosciuti, che quelli adottivi e affidati o affiliati.
Genitori separati
Partiamo dalla legge che gestisce la situazione delle detrazioni figli a carico. In caso di separazione legale disposta dal Giudice, il TUIR, Testo unico delle imposte sul reddito, che prevede il caso della separazione, ha disposto alcune regole sulle detrazioni fiscali per figli a carico all’art. 12 che riguarda appunto la ripartizione delle detrazioni figli a carico in caso di separazione.
L’art. 12 del TUIR prevede quanto segue per la ripartizione delle detrazioni figli a carico in caso di separazione:
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario, in mancanza di accordo tra le parti. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di affidamento congiunto, se uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per incapienza cioè i per limiti di reddito, la detrazione assegnata per intero all’altro genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
DETRAZIONE FIGLI A CARICO |
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Genitori legalmente o effettivamente separati |
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In mancanza di accordo |
Con diverso accordo |
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Affidamento esclusivo |
Affidamento congiunto |
Affidamento esclusivo |
Affidamento congiunto |
100% al genitore affidatario |
50% a ciascun genitore affidatario |
50% a ciascun genitore |
100% al genitore con maggiore reddito |
100% al genitore con maggiore reddito |
come precisato dall’Agenzia Entrate nella Circolare 4.4.2008, n. 34/E e confermato nella Risoluzione 30.12.2010, n. 143/E, il genitore che usufruisce della detrazione per figli a carico ha l’obbligo di riversare all’altro, salvo diverso accordo tra le parti, la quota spettante in base alla relativa percentuale (100% se l’affidamento è interamente del genitore incapiente, 50% se l’affidamento è congiunto).
In pillole
- 100% al genitore affidatario
- 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso oppure, a scelta e di comune accordo:
- 100% al genitore con reddito complessivo più alto oppure, in caso di incapienza di uno dei genitori
- 100% al genitore che risulta capiente, indipendentemente dal reddito.
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