Genitore vedovo monoreddito? Assegno unico maggiorato. Le regole

Paolo Ballanti 25/06/24

Introdotto a decorrere dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico universale (AUU) si caratterizza per essere una misura economica erogata dall’Inps a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico.

Previa domanda trasmessa all’Istituto, l’AUU è riconosciuto a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in 12 quote mensili, da marzo a febbraio dell’anno successivo, ciascuna di esse calcolata in funzione dell’Isee del nucleo familiare e del numero dei figli.
Alla somma – base possono aggiungersi una o più maggiorazioni, riconosciute dalla normativa in base al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare.

Leggi qui tutte le maggiorazioni 2024 dell’Assegno unico

Tra le maggiorazioni potenzialmente spettanti figura quella diretta ai nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
Al pari di altre maggiorazioni dell’AUU, l’importo mensile aggiuntivo, oltre ad essere riconosciuto per ciascun figlio minore, è parametrato all’Isee del nucleo familiare, in misura inversamente proporzionale all’aumentare dell’Indicatore stesso.

Questo significa che la maggiorazione si azzera a fronte di un Isee pari o superiore a 45.461,03 euro.

A seguito della modifica introdotta dal Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48, convertito in Legge 3 luglio 2023 numero 85) la maggiorazione è stata estesa anche ai nuclei vedovili monoreddito.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

La maggiorazione per il secondo percettore di reddito

Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 riconosce all’articolo 4, comma 8, una maggiorazione per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.

La maggiorazione, stando agli importi in vigore nell’anno corrente, spetta in misura piena, pari a 34,10 euro mensili per ciascun figlio minore, a beneficio dei nuclei con Isee fino a 17.090,61 euro.

Per livelli di Isee superiori la maggiorazione si riduce gradualmente sino ad azzerarsi per quanti hanno un Indicatore della situazione economica pari o superiore ad euro 45.461,03. 

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Come è cambiata la normativa

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8, Decreto legislativo numero 230/2021, come modificato dal D.L. numero 48/2023, la maggiorazione prevista per i genitori titolari di reddito da lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2023, è “riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno”.

Maggiorazione estesa dal 1° giugno 2023

L’estensione dell’AUU maggiorato ai nuclei vedovili è stata limitata alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia stata altresì prevista la possibilità di riconoscere somme a titolo di arretrati.

Di conseguenza, come chiarito dall’Inps con la Circolare del 10 agosto 2023 numero 76, per quanti risultano vedovi e presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti i seguenti requisiti:


– l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;
– il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;
– il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di Assegno unico universale.

Maggiorazione Assegno unico estesa ai nuclei vedovili: istruzioni Inps

Il Messaggio Inps del 20 giugno 2024 numero 2303 ha reso noto il rilascio, all’interno della piattaforma telematica (disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”) utilizzata per la presentazione delle domande di Assegno unico e universale, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili.

Come compilare le nuove domande di AUU?

In caso di presentazione di una nuova domanda di Assegno unico universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura Inps aggiornata propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto alla maggiorazione.

Domande già presentate

Nelle ipotesi di domande già presentate da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il soggetto richiedente l’AUU viene informato della possibilità di integrare la domanda al fine di usufruire della maggiorazione in parola.
L’integrazione, rende noto l’Inps, può essere effettuata accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, selezionando la voce “Modifica” e successivamente “Scheda”.

Riconoscimento della maggiorazione

Verificata dall’Inps la sussistenza del requisito della responsabilità genitoriale relativamente al codice fiscale inserito, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e, in ogni caso, nell’ambito del limite di godimento dell’Assegno unico e universale.

Come ambia l’importo dell’Assegno unico

Per capire la portata dell’estensione della maggiorazione ai nuclei vedovili simuliamo (grazie all’apposito servizio disponibile in “inps.it”) l’ammontare dell’Assegno unico spettante a fronte di:


– un figlio a carico minorenne;
– età del figlio inferiore a un anno;
– Isee 30 mila euro.

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L’AUU mensile è pari ad euro 198,30.

Al contrario, se al nucleo vedovile è riconosciuta la maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, il sussidio mensile passa a 198,30 + 18,60 (maggiorazione) = 216,90 euro.

Dal momento che la maggiorazione spetta per ciascun figlio minore, simuliamo l’ammontare dell’AUU, a parità di Isee, con un nucleo vedovile in cui sono presenti due figli, rispettivamente di età:


– inferiore a un anno;
– superiore a tre anni.

Senza la maggiorazione l’Assegno unico si attesta a 332,80 euro mensili.
Al contrario, sfruttando la previsione di cui all’articolo 4, comma 8, il sussidio aumenta a:
332,80 + (18,60 * 2) = 370,00 euro mensili.
 

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