SI CONSIGLIA IL SEGUENTE VOLUME:
Al fine di una migliore lettura, si riporta la:
TABELLA MINISTERO TRASPORTI COSTO GASOLIO VEICOLI INDUSTRIALI MARZO 2016
Costo per litro del gasolio per autotrazione al netto di IVA e/o dello sconto del maggior onere delle Accise – mese di riferimento MARZO 2016 |
Prezzi Medi Nazionali Mensili del 2016
GASOLIO AUTO
I valori indicati sono espressi in Euro per 1000 litri.
Mese | Prezzo Industriale | Iva | Accise | Prezzo al consumo |
Gennaio | 393,11 | 222,31 | 617,40 | 1.232,82 |
Febbraio | 359,99 | 215,03 | 617,40 | 1.192,42 |
Marzo | 389,78 | 220,92 | 617,40 | 1.225,10 |
VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 7,5 TONNELLATE |
Il prezzo mensile al consumo del carburante (1.225,10) è espresso, dal M.I.S.E., in euro per 1.000 litri. Lo stesso valore può essere espresso in euro per litro dividendolo per mille. Tale valore va successivamente scorporato dell’IVA corrente dividendolo ulteriormente per 1,22 essendo l’IVA attualmente applicata pari al 22%.
Nel caso specifico dei veicoli sotto le 7,5 tonnellate non si tiene conto degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise. Perciò il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue: Prezzo al consumo per litro = 1.225,10 / 1000 = 1,22510 Valore del costo unitario per litro del Gasolio =1,22510/ 1,22 = 1,004180327 = 1,004 ( arrotondato alla 3°cifra ) |
VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE |
In questo caso si deve tener conto anche degli sconti degli eventuali maggiori oneri delle accise.
Poiché lo sconto delle accise per litro resta ancora pari a 0,21418609 euro per litro, cioè al livello stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. RU-114075 del 27 settembre 2012, il dato mensile che interessa, verrà ricavato come segue: Valore del costo unitario per litro del Gasolio = (1,22510/1,22) – 0,21418609 = = 0,789994237 = 0,789 ( arrotondato alla 3°cifra )
N.B. In base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016): “a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.
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