PER APPROFONDIRE SI CONSIGLIA: Garanzia Giovani: cosa cambia nel 2016? I nuovi Bonus
Il bonus è riconosciuto ai datori di lavoro che, a far data dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, assumono giovani “Neet” che svolgono o hanno svolto tirocini curriculari e/o extracurriculari avviati al 31 gennaio 2016. Con l’espressione “Neet” si fa riferimento a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non frequentano né scuole né università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.
Ai datori di lavoro è riconosciuto un incentivo d’importo pari a 3.000, 6.000, 9.000 ovvero 12.000 euro a seconda che il giovane sia profilato nella classe bassa, media, alta o molto alta.
Come già specificato dall’INPS nella Circolare n. 118/2014, hanno accesso al bonus tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, pertanto, rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche i professionisti.
Il bonus è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con riferimento ai contratti di apprendistato professionalizzante. Restano escluse le altre due tipologie di apprendistato.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’assunzione deve avvenire nei 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio e può essere effettuata anche da un soggetto differente rispetto a quello che ha ospitato il tirocinante.
L’incentivo è fruibile nel limite del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (c.d. de minimis). Tuttavia, tale limite imposto dal “de minimis” é valicabile, purché vengano rispettate alcune condizioni. In primo luogo, con riferimento ai giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in termini di ULA (unità lavorative anno). In secondo luogo, nel caso di assunzione di un giovane d’età compresa tra 25 e 29 anni, deve sussistere, altre al requisito dell’incremento occupazionale netto, almeno una delle seguenti tre condizioni:
- non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ;
- non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica o diploma d’istruzione e formazione professionale o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- non deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.
Il Decreto, al comma 6, specifica che il requisito dell’incremento netto occupazionale non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti siano vacanti a causa di dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità, pensionamento per raggiungimento dei limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Sono, evidentemente, esclusi i casi di licenziamento per riduzione di personale avvenuti nei 12 mesi precedenti. In quest’ultima ipotesi, dovrà essere operato un nuovo ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all’assunzione, allo scopo di verificare se, nonostante le intervenute cessazioni dei rapporti, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l’assunzione.
Come, previsto dall’articolo 7 del Decreto, il Super Bonus è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. Ancora, come specificato nella circolare INPS n. 129/2015, il bonus occupazionale Garanzia Giovani è cumulabile, senza limitazioni, con l’esonero contributivo triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014); ne consegue, dunque, che la cumulabilità sia possibile anche con riferimento al nuovo sgravio contributivo biennale pari al 40% previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
Diversamente, il suddetto bonus è cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali, da intendersi come retribuzione lorda e contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali (articolo 2, paragrafo 31 del Regolamento CE 651/2014), con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro, ossia con:
- l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all’articolo 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al Decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
- l’incentivo previsto per l’assunzione di apprendisti di cui all’articolo 22 del Legge n. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Non è invece cumulabile con il bonus ordinario di Garanzia Giovani per assunzioni che si riferiscono allo stesso giovane. Contrariamente, qualora il datore di lavoro abbia già beneficiato del bonus ordinario, può comunque accedere al Super Bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane.
Spetta all’INPS il controllo della sussistenza dei requisiti indicati nel Decreto, che potranno essere effettuati con metodologia campionaria. Compete sempre all’Istituto la completa gestione dell’incentivo. Il Bonus viene erogato ai datori di lavoro in 12 rate mensili nel limite complessivo di spesa pari a euro 50 milioni di euro da distribuire su tutto il territorio nazionale.
I datori di lavoro interessati potranno presentare le istanze telematicamente tramite il modulo “GAGI”, presente sul portale Inps nella sezione “Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (DiResCo), non appena l’Inps avrà provveduto ad aggiornare i sistemi rispetto alle nuove funzionalità. Ad ogni modo, l’Istituto emanerà a breve un’apposita circolare esplicativa.
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