Lo stesso editore posto sotto il faro d’accusa si è, però difeso facendo notare, a propria discolpa, che la correzione o l’aggiornamento di fatti precedentemente accaduti all’interno di un archivio storico, già dal nome riferibile solo ed esclusivamente a notizie datate e dunque non correnti, costituisca una ridondante operazione di riscrittura o ripubblicazione, deficitaria però degli adeguati prerequisiti di cronaca. Lasciato, invece, il via libera alla richiesta di bloccare l’indicizzazione dei vecchi resoconti da parte dei motori di ricerca esterni. Il parere del Garante, tuttavia, ha seguito un indirizzo opposto: sì al divieto di indicizzazione, ma sempre in correlazione all’aggiornamento del pezzo mediante adeguato sistema (un link, un banner o una nota all’articolo). L’interessato, infatti ribadisce l’Authority, ha legittimo diritto ad “ottenere l’aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l’immagine dell’interessato che da tali rappresentazioni può emergere”. I medesimi principi rispecchiano quanto precedentemente dettato dalla Corte di cassazione, sentenza n. 5525/2012, rispettivamente alla contestualizzazione e all’aggiornamento delle informazioni di cronaca.
La Corte Suprema, infatti, posta dinnanzi ad un caso riflettente analoga situazione, si era pronunciata favorevolmente alla tutela “dell’attuale identità sociale del soggetto” garantita mediante appunto “la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia -si legge nella sentenza- ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatto oggetto di vicenda giudiziaria”. Così come il Garante, i giudici supremi hanno optato per un bilanciamento equo tra, da un lato, la salvaguardia del diritto di cronaca, implicante pertanto la conservazione della notizia ai fini della libera consultazione delle redazioni e dei lettori multimediali, dall’altro, la precisazione di inderogabili incombenze per l’intera categoria editoriale telematica. Nei confronti dei rappresentanti di quest’ultima, difatti, la normativa inerente la tutela della privacy impone di completare progressivamente il quadro informativo delle notizie al fine di evitare che ciò che viene catalogato risulti parziale e dunque inattendibile.
Il diritto di cronaca online risulta ufficialmente subordinato all’onere, non meramente facoltativo ma vincolante, dell’aggiornamento. Una simile decisione risulta dettata da motivazioni oltre che di carattere etico anche pratico: la scelta deve rispecchiare infatti le condizioni di fruibilità, generalmente universale, della schiera di file che vengono specificatamente conservati nell’archivio informatico. L’obbligatorietà non preclude un rinnovamento che sia anche tecnologico da parte della singola testata online, richiedendo infatti che lo stesso archivio dati venga a costituire un vero e proprio complesso coordinato di articoli, e non una semplicistica operazione di raccolta cronologica.
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