Il rischio principale è, appunto, l’intrusione di hacker nel sistema e il conseguente azzeramento del proprio conto corrente.
COME AVVIENE LA TRUFFA
In linea di massima lo svuotamento del conto corrente da parte degli hacker avviene tramite l’invio di virus a distanza, grazie ai quali è possibile individuare illegittimamente le credenziali per l’accesso alla home banking.
Molto spesso vengono inviate delle mail agli ignari utenti, contenenti dei link errati che rinviano a una pagina che sembra identica a quella del proprio istituto di credito cosicchè, una volta che l’utente si collega alla propria home banking, per l’hacker è semplicissimo entrare nel sistema attuando così la truffa.
LA SENTENZA
Mi è stato chiesto se, in tali ipotesi, la banca è tenuta o meno a rimborsare le somme sottratte al titolare del conto e se è previsto un risarcimento del danno.
Ebbene, la risposta è senz’altro positiva, grazie anche a una recente pronuncia emessa dal Tribunale di Roma (Sez X sentenza n. 16221/2016) secondo la quale la banca, in caso di truffa sul conto corrente, è responsabile per non aver attivato adeguati sistemi di prevenzione e controllo sui sistemi home banking con diritto per l’utente al risarcimento del danno oltre, naturalmente, al rimborso di quanto sottratto.
Tale orientamento, in verità, non è del tutto nuovo ma segue il solco già tracciato da precedenti pronunce della Cassazione oltre che dell’ Arbitro Bancario Finanziario.
Oggi molte banche adottano sistemi di sicurezza per ridurre il più possibile il rischio di truffa sui conti correnti.
L’esecuzione di bonifici on line viene subordinata, ad esempio, alla digitazione di un codice contenuto in una chiavetta esterna oppure trasmesso all’utente mediante un sms.
COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO – ONERE DELLA PROVA
Il correntista può chiedere il risarcimento alla propria banca tramite racc a/r quindi in via stragiudiziale in una prima fase poi, in caso di mancato riscontro, può adire l’arbitro bancario o anche il tribunale.
Il titolare del conto che ha subito la truffa dovrà semplicemente provare che le proprie credenziali sono state utilizzate in modo illegittimo.
La banca, invece, ha un onere più gravoso: essa risponde quale titolare del trattamento dei dati del correntista, per non aver impedito a terzi di utilizzare illegittimamente tali dati, a meno che la banca medesima non dimostri che l’evento dannoso è avvenuto per forza maggiore, trascuratezza o errore del titolare del conto così da non essere considerata imputabile.
In linea generale, quindi, la banca deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in primo luogo le misure di sicurezza contemplate nel Codice della privacy.
Per saperne di più si consiglia il seguente volume:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento