Fumare nell’abitacolo dell’auto è dannoso, questo già lo si sapeva. Il danno non è solo per chi fuma, ma anche per la salute dei passeggeri, cioè il c.d. fumo passivo, ma soprattutto dei bambini, che sono costretti a respirare un fumo passivo concentrato.
Ora anche nel nostro paese è stato legiferato questa tematica, la quale rientra nelle disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo in auto.La Circolare Ministero dell’interno, 11 febbraio 2016 – Il divieto di fumare si estende ai conducenti dei veicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza.
L’articolo 24 del d.lgs. 12/01/2016 n. 6 , comma 2 che così detta:” All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: 1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.». di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative egli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, ha modificato ed integrato l’articolo 51 della Legge 16/01/2003 n. 3, prevedendo che dopo il comma 1bis sia inserito un ulteriore comma 1 ter.
Tale comma prevede che il divieto di fumare, di cui al comma 1 del citato art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3, si estenda al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento , e ai passeggeri a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni 18 e di donne in gravidanza.
Il divieto si applica solo agli autoveicoli, di cui all’art. 54 del C.d.S., per cui sono escluse le altre categorie di veicoli, compresi i ciclomotori e motoveicoli, anche sei dotati di carrozzeria chiusa. Il caso di violazione, si applicano le sanzioni dell’art. 7 delle Legge 11/11/1975 n. 584, come modificato dall’art. 52, comma 20, della Legge 28/12/1975 n. 448, ossia la sanzione ammnistrativa pecuniaria da 27,50 a 275,00 euro, raddoppiata, da 55,00 a 550,00 euro. Le sanzioni in esame sono aggiornate all’incremento del 10% previsto dell’art. 1, comma 189, della Legge 30/12/2004 n. 311, nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a bambini di età fino a 12 anni.
Per quanto concerne la modalità di pagamento, la prestazione del rapporto e ogni altro adempimento, si applicano le procedure previste dalla Legge 689/81, come ridefinite dall’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, n. 2153 del 16/12/2004.
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