Nel 2024 i fringe benefit ai dipendenti vengono applicati con diverse novità.
Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) contiene la normativa di riferimento per la tassazione fiscale dei redditi di lavoro dipendente.
Questi ultimi, stando all’articolo 51, comma 1 dello stesso TUIR, sono rappresentati da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto”.
Di conseguenza, risultano soggetti a tassazione fiscale, nello specifico l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali:
- le somme, da intendersi come le erogazioni in denaro al dipendente;
- i valori, rappresentati dai beni e servizi che il lavoratore riceve nel periodo d’imposta, in funzione del contratto di lavoro in essere.
Nel secondo caso si parla di compensi in natura o fringe benefit, divisi sostanzialmente in due gruppi:
- compensi in natura non tassati;
- compensi in natura tassati secondo il valore normale o, al contrario, in base ad un valore convenzionale.
Appartengono al primo gruppo i beni e servizi di modico valore, la cui disciplina è stata modificata per l’anno corrente con la Legge di bilancio 2024.
Un’altra modifica, prevista invece dal Decreto Anticipi, ha interessato la determinazione del compenso in natura rappresentato dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti.
Alla luce delle modifiche citate è intervenuta la Circolare 5/E dell’Agenzia Entrate del 7 marzo 2024, grazie alla quale sono stati forniti i consueti chiarimenti per l’applicazione in concreto delle novità normative.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Leggi anche > I Fringe benefit 2024: regole per i dipendenti.
Indice
Fringe benefit: come funziona la tassazione generale
Il TUIR, come anticipato, prevede che non sono soggetti a tassazione fiscale i compensi in natura riconosciuti al lavoratore dipendente se di modico valore.
Infatti, l’articolo 51, comma 3, dispone che è esente da IRPEF e relative addizionali il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente “di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000” pari a 258,23 euro.
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Se il valore dei fringe benefit supera la soglia citata, gli stessi concorrono interamente a formare il reddito.
E’ importante precisare che la soglia di detassazione è da intendersi:
- riferita a tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente, anche se nell’ambito di rapporti di lavoro diversi;
- assunta per intero, con la conseguenza che il tetto di 258,23 euro non può essere riproporzionato in ragione della durata del rapporto di lavoro inferiore al periodo d’imposta.
Fringe benefit: regole sulla tassazione 2024
In deroga alla soglia di detassazione prevista dal TUIR, pari a 258,23 euro, l’ultima Legge di bilancio (L. 30 dicembre 2023 numero 213) dispone (articolo 1, comma 16) che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, per il periodo d’imposta corrente, la soglia di detassazione dei beni e servizi di modico valore passa eccezionalmente da 258,23 a 1.000 euro.
A chi spetta la soglia di detassazione maggiorata a 2 mila euro
I lavoratori dipendenti con figli considerati fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, beneficiano, sempre a norma della Legge numero 213/2023 e limitatamente al periodo d’imposta 2024, di una soglia di detassazione pari a 2.000 euro, rispetto ai 1.000 previsti per la generalità dei lavoratori.
Altre somme detassate a titolo di Fringe benefit
L’articolo 1, comma 16 della Manovra 2024 prevede altresì che, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 / 2.000 euro, le seguenti ulteriori somme riconosciute dal datore di lavoro:
- per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- per le spese legate all’affitto della prima casa;
- per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Leggi anche > Welfare aziendale e Fringe benefit 2024: istruzioni su mutui/affitti, bollette e prestiti.
Fringe benefit: i prestiti agevolati 2024
Nel variegato mondo dei fringe benefit esiste una particolare categoria di compensi in natura che, a differenza dei beni e servizi di modico valore, sono soggetti a tassazione fiscale sulla base di un valore convenzionalmente previsto dal TUIR.
Tra i casi citati rientrano le forme di finanziamento erogate:
- dal datore di lavoro, a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
- da terzi, con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni.
La disciplina in materia di prestiti agevolati (contenuta all’articolo 51, comma 4, lettera b, del TUIR), come modificata dal Decreto Anticipi, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, prevede che si assume come reddito ai fini fiscali:
- per i prestiti a tasso fisso, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento, vigente alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;
- per i prestiti a tasso variabile il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento (in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata) e l’importo degli interessi, calcolato al tasso applicato sui prestiti.
Il reddito, una volta determinato, dev’essere tassato, con ritenuta a titolo d’acconto, al momento del pagamento delle singole rate del prestito, stabilite dal piano di ammortamento.
Si precisa, da ultimo, che non sono soggetti a tassazione:
- i prestiti con durata inferiore a dodici mesi, concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in Cassa integrazione guadagni, ovvero ai dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive;
- acconti e anticipazioni di retribuzione;
- dilazioni di pagamento previste per beni e servizi ceduti o prestati direttamente dal datore di lavoro.
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Foto copertina: istock/Parradee Kietsirikul