Per ciascun prelievo continua ad essere necessario un formulario di identificazione dei rifiuti e non è ammesso lo stoccaggio intermedio se non autorizzato ai sensi dell’art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006.
Nella precedente Legislatura (la XVI^), nel corso dell’iter legislativo del DDL 4240 (presentato alla Camera dei Deputati dal’On.le LANZARIN ed altri) era stato più volte tentato di sostituire l’articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 , peraltro 1 già sostituito a seguito della modifica apportata dall’art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269) – che prevede lo speciale regime dei rifiuti di pulizia manutentiva delle fognature, in base al quale è prevista la fictio juris per cui tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva e perdippiù, in alternativa al diretto conferimento presso impianti di smaltimento o recupero, possono essere “raggruppati temporaneamente” presso la sede legale o l’unità locale dello stesso soggetto che li ha prelevati (si tratta, in buona sostanza, di ipotesi particolare di stoccaggio in deroga al regime ordinario che impone, invece, un’apposita autorizzazione)2.
Più in particolare, va ricordato che l’originaria formulazione dell’articolo 3 del DDL 4240 prevedeva una riformulazione del citato comma 5 dell’art. 230 D.Lgs. 152/2006, in cui veniva proposta l’assoggettamento al regime dei rifiuti da pulizia manutentiva anche dei rifiuti da “fosse settiche e manufatti analoghi”3.
Ma, “Per buona fortuna, la Commissione Ambiente della Camera, in sede referente, nella seduta del 25 gennaio 2012 aveva approvato l’emendamento 3.1 che prevedeva la soppressione dell’articolo 3 (cfr. Allegato al resoconto sommario del 25 gennaio 2012). Allorchè detto disegno di legge è passato all’esame dell’Assemblea, dal 14 al 16 febbraio 2012, sono stati presentati due emendamenti, il numero 2.010 ed il numero 2.011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell’Allegato A al resoconto della seduta del 16 febbraio 2012 ) con i quali, in buona sostanza, previa modifica dell’attuale comma 5 dell’articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, si riproponeva di assoggettare i rifiuti delle fosse settiche e dei bagni mobili alla speciale disciplina prevista per rifiuti di pulizia manutentiva delle reti fognarie e si riproponeva di considerare tali rifiuti prodotti presso la sede dell’autospurghista.
”4 Ma tali emendamenti venivano respinti “… (cfr. pag. VI del resoconto sommario della seduta del 16 febbraio 2012). Vale la pena di sottolineare che anche il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente, Tullio FANELLI, ha espresso parere contrario a tale proposta emendativa (cfr. pagg. 6 e 7 del resoconto stenografico della seduta del 16 febbraio 2012), criticando, in particolar modo, i pericoli derivanti dalla previsione di considerare quale luogo di produzione dei rifiuti la sede del soggetto che svolge l’attività e non il luogo presso il soggetto da cui si ritirano effettivamente i rifiuti, poiché ciò avrebbe consentito l’aggiramento di norme e sarebbe stato contrario a direttive comunitarie, oltre che rischioso per l’ambiente.”5.
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