Fondo Solidarietà mutui prima casa: come funziona e come accedere ai benefici

A seguito dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, tra le misure di sostegno economico introdotte dal Governo, vi sono anche delle novità per quanto riguarda la sospensione delle rate dei mutui e l’accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.). Dette misure sono state individuate sia tramite il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, che anche con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

In particolare il decreto 18/2020 “Cura Italia” ha esteso ulteriormente la platea dei beneficiari della moratoria sui mutui prima casa, rispetto a quanto previsto dal D.L. 9/2020.

Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, bisognerà attendere un regolamento attuativo delle nuove disposizioni in ottemperanza ai due decreti e probabilmente anche un nuovo modello (rispetto a quello già disponibile) per richiesta della sospensione alla banca.

Vediamo di seguito di analizzare meglio la disposizione partendo dal Fondo di solidarietà.

Ultime novità Coronavirus per contribuenti

Fondo Solidarietà mutui prima casa: come funziona

Il Fondo di Solidarietà di cui all’art. 2 commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, come modificato dalla Legge n. 92 del 20 giugno 2012, (Istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito da Consap S.P.A.) permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Secondo quanto previsto dal regolamento, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile, non superiore a 250.000 euro, e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Inoltre nel caso in cui al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari.

In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti sopra previsti. (L’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

  • presentino un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, per i quali sia intervenuto la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • abbiano fruito di agevolazioni pubbliche;
  • sia stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi per cui è possibile richiedere l’ammissione al beneficio della sospensione, purché tale assicurazione garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto di sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Fondo Solidarietà mutui prima casa: come accedervi

Per poter accedere ai benefici del fondo, è indispensabile trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • perdita del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) e con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda. Non sono valide le situazioni di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  • insorgenza di condizioni di non autosufficienza, o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Si ricorda che secondo quanto previsto dal comma 476 dell’ articolo 2 della Legge 244/2007, per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

La durata del contratto di mutuo, e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

Fondo Solidarietà mutui prima casa: novità Coronavirus

Al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa, sono stati affidati 400 milioni di euro da aggiungere alla dotazione esistente. Una somma necessaria per garantire l’ampliamento della moratoria a una platea che si prevede molto ampia.

Il decreto n. 9 del 2 marzo 2020, all’articolo 26 con le prime misure di sostegno a imprese e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria scattata per il coronavirus, ha esteso la misura di sospensione anche alle ipotesi di:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, da attuazione al Fondo solidarietà mutui “Prima Casa” prevedendo che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), in deroga alla ordinaria disciplina del citato Fondo di solidarietà per i mutui prima casa:

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  • per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il Fondo, su domanda del mutuatario che intende avvalersi della facoltà della sospensione, presentata per tramite della banca, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

E’ prevista l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione

Fondo Solidarietà mutui prima casa: documentazione necessaria

Per accedere al Fondo dunque, non servirà l’Isee, visto la difficoltà di misurare la situazione recente del nucleo familiare, e per le partita Iva dovrebbe bastare un’autocertificazione per dichiarare di aver registrato in un trimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33%, del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus. Potrebbero nello specifico essere necessari chiarimenti sul periodo di confronto del fatturato.

Per chi ha invece subìto una riduzione dell’orario di lavoro, o la sospensione dall’attività, dovrebbe essere predisposto un decreto del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensione, e specificare ulteriormente la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda che dovrà essere effettuata con un apposito modulo, e presentata alla banca la quale, acquisita la stessa, verificherà i requisiti.

Giuseppe Moschella

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