Fondo pensione FondInps addio: cos’è, da quando chiude, cosa cambia, conseguenze per i neo iscritti

Addio a “FondInps”, la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps. Al termine di un percorso lungo ed elaborato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, il Decreto Ministeriale (Lavoro) n. 85 del 31 marzo 2020, che prevede appunto la liquidazione di questo Fondo.

La sua soppressione, come prevista dall’art. 1 del Decreto, è posta in liquidazione a decorrere dal 14 agosto 2020. Successivamente, entro 15 giorni da questa data, la COVIP ha il compito di nominare il Commissario liquidatore di “FondInps” e ne determina l’indennità. Dunque, fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di “FondInps” continua ad esercitare l’ordinaria amministrazione del Fondo. Si ricorda, sin da ora, che la COVIP può impartire istruzioni al Commissario liquidatore e procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua revoca ed eventuale sostituzione.

Ma che fine faranno i soggetti già iscritti a “FondInps”? Quali sono le conseguenze per i neo iscritti? Ebbene, questi ultimi confluiranno in un nuovo fondo, ossia il “Fondo Cometa”.

Entro il 13 ottobre 2020, il Commissario liquidatore di “FondInps” deve adottare, d’intesa con il Fondo Cometa, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a “FondInps” alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni.

Ma facciamo un passo indietro vediamo nel dettaglio cos’è il “Fondo Cometa”, da quando chiude precisamente il “FondInps”, cosa accade dopo la liquidazione del predetto Fondo e quali sono le conseguenze per i neo iscritti.

Fondo complementare FondInps: cos’è

Il “FondInps” è una forma pensionistica complementare, con l’obiettivo di fungere da veicolo previdenziale di ultima istanza per recepire il flusso di TFR maturando, in riferimento al quale i lavoratori interessati non abbiano manifestato la propria volontà di destinazione.

Il neoassunto, si ricorda, ha 6 mesi di tempo per decidere cosa fare delle quote maturande di TFR. Si chiama scelta di destinazione del TFR.

A riguardo legge prevede 3 opzioni:

  • far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità tacita: se entro sei mesi dalla prima assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, a “FondiInps”;
  • far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare con modalità esplicita: il lavoratore può decidere di versare il proprio TFR alla forma previdenziale da lui stesso designata investendo, oltre al TFR maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva (propria ed eventualmente del datore di lavoro) che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro;
  • mantenere il regime del TFR di cui all’art. 2120 c.c. con modalità esplicita: accantonandolo presso l’azienda di appartenenza nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell’ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria presso l’Inps.

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FondInps addio: da quando chiude

Come anticipato in premessa, il “FondInps” sarà posto in liquidazione dal 14 agosto 2020. Quindi, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, ossia dal 1° novembre 2020, il suddetto Fondo è chiuso alle nuove adesioni.

FondInps addio: cosa cambia 

Da questa data, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell’art. 8, co. 7, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 252/2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata “Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini”, in breve “Cometa”.

Tutto verrò passato dunque al Fondo Cometa.

Da notare che la posizione individuale dei nuovi iscritti taciti, costituita presso il “Fondo Cometa”, può essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un’altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.

Fondo Cometa: il piano di attività

Entro il 13 ottobre 2020, il Commissario liquidatore di “FondInps” deve adottare, d’intesa con il “Fondo Cometa”, un apposito piano di attività per il passaggio posizioni individuali. Nel piano di attività sono definiti i seguenti profili:

  • le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti;
  • le tempistiche e le modalità per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;
  • le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti;
  • i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operatività, senza soluzione di continuità, tra le due forme pensionistiche complementari;
  • il termine per il completamento delle attività indicate nel piano, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 85/2020.

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Fondo Cometa: conseguenze per i neo iscritti

Al fine di assicurare un’adeguata tutela dei soggetti già iscritti a” FondInps””, nonché la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del “Fondo Cometa” e dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  • le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all’art. 8, co. 9, del D.Lgs. n. 252/2005;
  • è fornita un’informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a “FondInps” che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di “FondInps” e che fornisca gli elementi identificativi del “Fondo Cometa”;
  • agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;
  • gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento;
  • sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.

 

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