Dunque, l’importo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo è determinato dalla somma:
- della “quota di pensione” a carico dell’AGO, in relazione ai contributi nella stessa versati, determinata sulla base della disciplina vigente nella medesima assicurazione;
- della “quota aggiuntiva” di pensione a carico del Fondo, in relazione ai contributi nello stesso versati, determinata sulla base della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 180/1997, in materia di esercizio della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 112 del 21 luglio 2021.
Scarica la Circolare Inps n. 112
Fondo Esattoriali: destinatari
Il Fondo si applica al personale che riveste le qualifiche o appartiene alle categorie indicate negli artt. 8 e 9 della L. n. 377/1958, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Sono compresi tra gli iscritti coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni a orario normale.
Sono esclusi dall’iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Fondo Esattoriali: prestazioni pensionistiche
Il Fondo, in presenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, eroga in favore dei propri iscritti:
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di invalidità;
- il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’Ago.
In favore dei soggetti iscritti al Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la liquidazione della pensione di vecchiaia è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), contestualmente a quelli previsti nel Fondo. In particolare, è richiesta la maturazione di almeno 15 anni di anzianità contributiva nel predetto Fondo.
In favore dei soggetti iscritti al Fondo è riconosciuta la pensione di invalidità, a condizione che il richiedente:
- sia riconosciuto invalido in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo;
- possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui tre anni nell’ultimo quinquennio;
- cessi dal servizio;
- presenti domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo.
In merito al trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’AGO, l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 55 del 2018 ha previsto che:
- tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell’iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall’assicurazione generale obbligatoria;
- i contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato.
Il trattamento aggiuntivo, per il riconoscimento del quale non è richiesto un requisito contributivo minimo, è liquidato sulla base della contribuzione integrativa versata al Fondo, applicando il sistema di calcolo di cui al D.Lgs. n. 180/1997.
Inoltre, esso è reversibile in favore dei superstiti del pensionato, in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell’AGO e con le modalità e nei limiti previsti nella predetta Assicurazione anche ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione e della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
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Fondo Esattoriali: rimborsi
Resta ferma la facoltà di chiedere i rimborsi della contribuzione integrativa versata al Fondo secondo la disciplina di quest’ultimo.
In particolare, il rimborso può essere richiesto dagli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (15 anni di contribuzione). Tale facoltà non può essere esercitata prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
Pertanto, per ottenere il rimborso della contribuzione la relativa domanda deve essere presentata entro il quarto anno precedente il compimento dell’età pensionabile determinata tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita.
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