Fondo di garanzia PMI: nuovi importi, durata e modulistica per far richiesta

Paolo Ballanti 23/06/20
Il Decreto liquidità (Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020) ha previsto all’articolo 13 comma 1 lettera m) una procedura semplificata con Fondo di Garanzia PMI per le aziende che intendono ricevere sostegno economico per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Il testo prevede l’intervento del Fondo di garanzia a copertura del 100% dei finanziamenti concessi, entro precisi limiti di importo e durata.

Si rammenta che il Fondo di garanzia è uno strumento operante per conto del MISE con lo scopo di favorire l’accesso al credito di imprese e professionisti, senza che le stesse debbano fare ricorso alle garanzie di norma richieste per ottenere un finanziamento.

Il percorso di conversione del decreto in legge ha portato ad una serie di modifiche sia per quanto riguarda i soggetti destinatari che le somme ottenibili. Tuttavia, per essere pienamente operative, le nuove disposizioni hanno dovuto superare dapprima l’approvazione in legge (Legge n. 40 del 5 giugno 2020) e successivamente l’ok della Commissione europea arrivato il 16 giugno.

Ora, come comunicato con la circolare n. 13/2020 del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo di garanzia) le modifiche al Decreto “Liquidità” operano a partire dal 19 giugno 2020.

Analizziamole nel dettaglio.

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Fondo di Garanzia PMI: Importo massimo e durata

La principale novità riguarda il tetto massimo del finanziamento ora fissato a 30 mila euro rispetto ai precedenti 25 mila. Cambia anche l’orizzonte temporale del prestito: non più sei ma dieci anni. Confermato il preammortamento di due anni.

Sempre nel rispetto del tetto dei 30 mila euro, i finanziamenti non potranno eccedere il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale, risultanti:

  • Dall’ultimo bilancio di esercizio depositato in Camera di commercio;
  • In alternativa, dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia;
  • Da altri documenti idonei, compresa l’autocertificazione.

Per le imprese costituitesi a partire dal 1º gennaio 2019 i costi salariali sono quelli preventivati per i primi due anni di attività.

Fondo di Garanzia PMI: Finanziamenti in corso

Come anticipato, le modifiche della legge di conversione operano per le richieste di ammissione presentate a partire dal 19 giugno 2020. I destinatari di finanziamenti già concessi hanno la possibilità di adeguare il prestito alle nuove condizioni, sia di importo che di durata. In particolare, per i finanziamenti ammessi al Fondo di garanzia ma non ancora erogati dal soggetto finanziatore, per l’adeguamento delle condizioni dovrà semplicemente essere inviata al Gestore una lettera di conferma della garanzia già concessa.

Al contrario, per i finanziamenti che al 19 giugno sono già stati concessi ed erogati, è opportuno distinguere:

  • Se l’adeguamento alle nuove condizioni avviene attraverso l’erogazione di un secondo finanziamento che estingue il precedente dovrà comunque essere inviata al Gestore una richiesta di conferma della garanzia;
  • Se l’adeguamento avviene con la liquidazione di una somma aggiuntiva con un contratto di finanziamento e un piano di ammortamento distinti dai precedenti, gli interessi saranno chiamati ad inviare al Fondo una nuova richiesta di ammissione.

Infine, i prestiti già erogati per i quali non è stato ancora richiesto l’intervento del Fondo, in questo caso:

  • Dovrà essere inviata una richiesta di ammissione se l’adeguamento alle nuove condizioni avviene con erogazione di una somma che estingue la precedente;
  • Dovranno essere inviate al Fondo due distinte richieste di ammissione se l’adeguamento avviene con erogazione di una somma aggiuntiva oggetto di un secondo contratto di finanziamento.

Fondo di Garanzia PMI: Beneficiari

Si allarga la platea dei beneficiari. Possono accedere al Fondo di garanzia oltre a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni anche i seguenti soggetti:

  • Broker, agenti e subagenti di assicurazione iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
  • Enti del Terzo settore.

Fondo di Garanzia PMI: Modulistica

Sul portale online del Fondo di garanzia (https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/) è presente la modulistica aggiornata in base alle novità della legge di conversione:

  • Allegato 4, modulo per la richiesta di agevolazione nei casi di garanzia diretta;
  • Allegato 4, modulo per la richiesta di agevolazione in caso di intervento del Fondo non in garanzia diretta bensì in riassicurazione;
  • Allegato 4 bis, modulo da presentare al richiedente del Fondo (banca, intermediario finanziario o Confidi).

Sempre sul portale telematico (https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/06/Guida-operativa_DL_Liquidita_Lettera-m.pdf) è disponibile la guida operativa per le richieste online, alla luce delle modifiche citate.

Il Fondo rende noto che le domande di conferma possono essere trasmesse anche con il semplice invio di un elenco massivo in formato digitale disponibile nella sezione “Guida e manuali” del portale. Sul punto, si attendono le istruzioni per la ricezione dei tracciati.

Da ultimo, l’adeguamento dell’ammontare del finanziamento alle nuove disposizioni può avvenire anche con l’invio della precedente versione dell’Allegato 4 bis, nei casi in cui l’importo del prestito non sia superiore al 25% del fatturato.

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Paolo Ballanti

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