Ci riferiamo in particolare a:
- Fondi di solidarietà bilaterali istituiti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più significative a livello nazionale;
- Fondi di solidarietà dei settori artigianato e somministrazione di lavoro;
- Fondo di integrazione salariale (FIS).
L’attuale normativa (Dlgs. n. 148/2015) prevede, al superamento della soglia dei cinque dipendenti, l’obbligo per l’azienda di aderire al fondo bilaterale di settore. Se questo non è stato istituito il datore di lavoro verserà i contributi e sfrutterà le prestazioni del FIS.
Scopo della Manovra è estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le prestazioni dei fondi integrativi alle realtà che occupino almeno un dipendente. A questo si accompagna un aumento dei contributi ordinari a sostegno del FIS ed il tramonto dell’assegno di solidarietà, prestazione finalizzata a coprire la riduzione di orario decisa al fine di evitare licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.
Ai fondi di solidarietà già costituiti è fatto obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario le aziende (ed i contributi da versare) confluiranno nel Fondo di integrazione salariale INPS.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Fondi di solidarietà bilaterali: le novità
La normativa (articolo 26 Dlgs. n. 148/2015) prevede da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale l’istituzione presso l’INPS, mediante accordi o contratti collettivi, di fondi di solidarietà bilaterali a beneficio dei settori non coperti da CIG ordinaria e straordinaria.
Il fondo, il cui scopo principale è garantire copertura economica ai dipendenti nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, opera nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (nel conteggio sono compresi apprendisti).
Le prestazioni sono finanziate grazie al versamento di contributi ordinari, ripartiti in misura pari a:
- 2/3 carico azienda;
- 1/3 trattenuto al dipendente;
sulla base di aliquote percentuali definite con apposito decreto interministeriale.
Il sostegno economico “classico” ai dipendenti con riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è rappresentato dall’assegno ordinario, la cui durata massima non potrà essere:
- Inferiore a tredici settimane in un biennio mobile;
- Superiore ai limiti previsti per CIGO e CIGS.
Le aziende che fanno ricorso all’assegno ordinario sono tenute a corrispondere un contributo addizionale, definito dal decreto attuativo, non inferiore all’1,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate.
In assenza di contratti o accordi collettivi che definiscano la creazione di un apposito fondo di solidarietà, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS) istituito presso l’INPS.
L’articolo 57 del Ddl Bilancio, ritoccando l’articolo 26 del Dlgs. n. 148/2015 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la creazione da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIG ed occupino “almeno un dipendente”.
Viene quindi abbassata l’asticella per accedere alle integrazioni salariali, rispetto all’attuale requisito dei lavoratori in numero superiore a cinque.
I fondi già costituiti dovranno adeguarsi alle nuove regole “entro il 31 dicembre 2022”. In caso contrario, i datori di lavoro del settore interessato “confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale” o FIS istituito presso l’INPS.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi: cosa cambia
Ai sensi dell’articolo 27 Dlgs. n. 148/2015 nei settori artigianato e somministrazione di lavoro, le prestazioni di sostegno del reddito, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono affidate ai fondi di solidarietà bilaterali “alternativi” i quali assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:
- Sussidio di importo e durata pari all’assegno ordinario a carico del FIS;
- Assegno di solidarietà, erogato a copertura di una riduzione dell’orario di lavoro con lo scopo di evitare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
L’articolo 58 della Manovra 2022 prevede per i “periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 1° gennaio 2022” l’estensione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi “anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente”.
I fondi già costituiti devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022, in caso contrario le aziende ed il versamento dei contributi rientreranno nella sfera di competenza del Fondo di integrazione INPS a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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Fondo di integrazione salariale: novità 2022
Il Fondo di integrazione salariale o FIS (articolo 29 Dlgs. n. 148/2015) si rivolge ai datori di lavoro che “occupano mediamente più di cinque dipendenti” (compresi gli apprendisti) ed appartengono a settori che:
- Non rientrano nel campo di applicazione di CIGO e CIGS;
- Non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Le prestazioni del FIS si concretizzano in:
- Assegno ordinario, a copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per le causali previste dalla normativa in materia di CIG ordinaria o straordinaria, per una durata massima non superiore a ventisei settimane in un biennio mobile, per le sole aziende che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- Assegno di solidarietà, nel rispetto del tetto di durata pari a dodici mesi in un biennio mobile, finalizzato a coprire economicamente una riduzione dell’orario di lavoro atta ad evitare il ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il FIS è finanziato grazie a:
- Contributi ordinari, distribuiti per 2/3 a carico azienda ed 1/3 conto dipendente, pari allo 0,45% (aziende fino a quindici dipendenti), elevato allo 0,65% per le realtà con più di quindici dipendenti;
- Contributo addizionale, a carico delle realtà che fanno ricorso alle prestazioni del FIS pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori interessati dalla contrazione dell’attività produttiva.
Il Ddl Bilancio (articolo 59) modificando l’articolo 29 del Dlgs. n. 148/2015 estende le prestazioni del FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro che occupino almeno un dipendente, al pari di quanto previsto per i fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi.
In tema di assegno di ordinario (articolo 59 comma 1 lettera c) “per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività decorrenti dal 1° gennaio 2022” la prestazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di durata:
- Tredici settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che “nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti”;
- Ventisei settimane in un biennio mobile ai datori di lavoro che “nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di sei dipendenti”.
Cambiano anche i contributi ordinari destinati a finanziare il FIS. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’aliquota passa:
- Allo 0,50% per le realtà fino a cinque dipendenti;
- Allo 0,80% per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
Da ultimo si prevede il riconoscimento dell’assegno di solidarietà per i “periodi di sospensione o riduzione dell’attività fino al 31 dicembre 2021”.
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