Flotte aziendali. Leasing auto: la tassa spetta all’utilizzatore

Redazione 26/08/15
La norma che non ti aspetti spunta nel decreto enti locali. Nel testo di conversione del decreto legge 78, inserito nella legge 125/2015, più nota come la riforma dell’ordinamento locale, trova spazio la nuova norma sulla tassa relativa ai leasing automobilistici.

Molto semplicemente, la nuova legge prevede che il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica non sia altri che l’utilizzatore a titolo di leasing.

E’ tutto scritto nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 agosto, in cui ha finalmente trovato spazio il testo della legge di conversione – proprio nel giorno in cui, se fosse mancata l’approvazione, sarebbe decaduto – del decreto enti locali.

Una legge, in realtà, che ha preso le forme di un decreto omnibus, viste le tante realtà coinvolte, a partire dalla pubblica amministrazione, fino alla sanità e anche il Codice della strada.

Sul tema delle flotte aziendali, si è registrato anche l’intervento di Assilea, l’associazione italiana leasing, la quale ha sottolineato le due strade che rimangono di fronte a chi stipuli un acquisto secondo questa modalità sul fronte della imposizione fiscale. A norma di legge, visto l’aggiornamento entrato in vigore con il decreto enti locali, bisogna ammettere l’esistenza di due opzioni a parere dell’associazione di rappresentanza: o a pagare la tassa è direttamente l’utilizzatore a titolo di leasing, oppure viene saldata direttamente dalla società in nome e per conto dello stesso utilizzatore finale.

Quella inserita nel testo di legge enti locali, non è altro che una proposta interpretativa inserita sotto forma di emendamento nel corso della discussione parlamentare sulla conversione del decreto, la quale venne inserita nel decreto modificato per spiegare che la tassa fosse dovuta essenzialmente dall’utilizzatore, con eccezione del pagamento cumulativo della società coinvolta nel leasing. In aggiunta, è stato definito come competenza e gettito fiscale del tributo siano in capo al domicilio e alla residenza fiscale dell’utilizzatore.

VAI AL TESTO DEL DECRETO ENTI LOCALI

Redazione

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