Flat Tax 7% pensionati: come funziona, beneficiari, durata, domanda, revoca

Come funziona la tassa piatta per i pensionati che dall’estero si trasferiscono nel Sud Italia

Meno tasse per i pensionati esteri che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud Italia. Grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 205/2018), ed in particolare dall’art. 1, co. 273 – 275, i pensionati titolari di redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, possono scegliere di aderire all’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Questa opportunità, la cui durata è salita da 5 a 9 anni, grazie a un emendamento approvato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, è valida esclusivamente se il pensionato si trasferisce in un Comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Per poter aderire al regime fiscale opzionale, occorre rispettare determinate condizioni previste dal legislatore, che sono state attentamente riepilogata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 167878/2019. Quali sono, dunque, gli adempimenti che i pensionati devono porre in essere per avere diritto alla flat tax al 7%, in luogo della tassazione ordinaria Irpef? Quali sono le condizioni minime da rispettare? Quali sono i Comuni agevolati? È possibile revocare l’imposta sostitutiva dopo il primo anno di adesione? E ancora, quali sono i casi di cessazione dalla flat tax? Andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come fare per pagare meno tasse e vivere al contempo in una piccola località del Sud Italia.

=> Tutte le novità sulle Pensioni <= 

Flat tax 7% pensionati: cos’è

La flat tax per i pensionati è un regime fiscale agevolate che permette a chi è già titolare di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, di poter chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 7%, anziché l’aliquota ordinaria Irpef a scaglioni.

La scelta è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace. Per l’individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 165, co. 2 del Tuir, secondo il quale “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato” per l’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata, mediante modello F24, in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Flat tax 7% pensionati: condizioni

Il riconoscimento dell’imposta sostitutiva agevolata è subordinato al possesso delle seguenti condizioni:

  • mancata residenza fiscale in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Si ricorda, a tal proposito, che il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall’art. 2, co. 2 del Dpr. 917/1986 (c.d. Tuir). Tale condizione, in particolare, è verificata qualora una persona fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per più di 180 giorni) è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Flat tax 7% pensionati: quanto dura

Il regime agevolato di tassa piatta la 7 per cento potrà essere goduto per 9 anni e non più cinque come inizialmente previsto. Inoltre lo potranno richiedere sia gli stranieri sia gli italiani che risiedevano all’estero.

Flat tax 7% pensionati: chi ne ha diritto?

Come anticipato in premessa, l’adesione alla flat tax è legato in primis al trasferimento della propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Per conoscere la popolazione del comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Flat tax 7% pensionati: come richiederla?

Per poter aderire alla flat tax, l’interessato deve manifestarne la volontà nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed essa è efficace a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Per poter fruire del nuovo regime dell’imposta sostitutiva è necessario indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale prima di esercitare la validità dell’opzione.

In particolare, gli elementi da indicare nella dichiarazione dei redditi sono i seguenti:

  • status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • giurisdizione o le giurisdizioni in cui il pensionato estero ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  • stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
  • stato di residenza del soggetto estero erogante il reddito di pensione;
  • ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva del 7%.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate trasmette queste informazioni, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate

Flat tax 7% pensionati: revoca e decadenza

L’opzione è revocabile dal contribuente in uno dei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca stessa nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione. In tal caso, però, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Si decade, invece, dall’imposta sostitutiva nei seguenti casi:

  • venir meno dei requisiti richiesti;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una nuova opzione.

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento