Non sempre ad Agosto il Fisco va in vacanza. Alcuni termini sono sospesi: ad esempio nel processo tributario telematico, dal 1° agosto al 31 agosto, per effetto dall’art. 1 della l. 7.10.1969, n. 742, è sospeso il termine non solo per proporre il ricorso contro una pretesa tributaria ma anche per qualsiasi attività procedurale
Molti altre altre scadenze continuano invece a produrre i loro effetti.
Dal processo tributario agli avvisi bonari fino ai versamenti dovuti relativamente alle dichiarazioni dei redditi.
Ecco un breve riepilogo tra termini sospesi e non.
Indice
Il processo tributario
Per quanto riguarda il processo tributario, nel periodo feriale sono sospese le scadenze processuali.
Dal 1° agosto al 31 agosto, per effetto dall’art. 1 della l. 7.10.1969, n. 742, è sospeso il termine non solo per proporre il ricorso contro una pretesa tributaria ma anche per qualsiasi attività procedurale (ad es., costituzione in giudizio, deposito di memorie, proporre l’appello, ecc.) per cui il computo riprende dal 1°.9. In pratica, se l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento o altro alto impositivo sono stati notificati, ad esempio il 1° luglio, l’impugnazione non va fatta entro il 30 agosto (giorno di scadenza del termine di 60 giorni) ma entro il 30.9 poiché l’attività processuale è sospesa per il mese di agosto.
Se, invece, l’atto è notificato nel mese di agosto, il termine decorre dal 1° settembre. Tuttavia, questa regola non si applica in materia amministrativa in relazione alla sospensione del provvedimento impugnato.
La fase precontenziosa
Per la procedura di accertamento con adesione il termine di sospensione è cumulabile con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (art. 7-quater, comma 18, del d.l. 2.10.2016, n. 193).
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La sospensione dei termini per il periodo feriale si applica anche per la procedura di reclamo o mediazione (art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546).
Gli atti impositivi
Nel mese di agosto non è sospesa la notificazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione, delle cartelle di pagamento e degli atti degli agenti della riscossione.
Gli avvisi bonari
Dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. 18.10.1997, n. 462, e dell’art. 1, comma 412, della l. 30.12.2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute per effetto:
- dei controlli automatici delle imposte sui redditi (art. 36-bis del d.p,r. n. 600/1973) e dell’IVA (art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633);
- dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (art. del d.p.r. n. 600/1973);
- della liquidazione delle imposte sui redditi soggette a tassazione sparata.
I versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.
I contribuenti non soggetti agli ISA devono versare il saldo e il primo acconto delle imposte entro il 30.6, ovvero il 31/7 (essendo domenica il 30.7). Se il pagamento avviene successivamente sono irrogate le sanzioni.
Per i soggetti ISA il termine di versamento del saldo dell’Irpef e delle addizionali, dell’Ires e dell’IVA per l’anno 2022, del primo acconto dell’Irpef e dell’Ires per il 2023 e del saldo 2022 del primo acconto 2023 dei contributi dovuti all’INPS scadeva il 20.7.
Se il pagamento è stato fatto dal 21 al 31.7 le somme dovute erano gravate della maggiorazione dello 0,4% parametrata ai giorni di ritardo (cioè nella misura dello 0,036% per ogni giorno). La disposizione si applicava ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, comprese le persone fisiche che si avvalgono dell’art. 27 del d.l. n. 38/2011 o dell’art. 1, commi da 54 a 89, della l. n. 190/2014 nonché coloro che partecipano a società di persone, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del d.pr n. 917/1986.
Per chi ha esercitato l’opzione per il pagamento rateale delle predette somme, nonché per il pagamento dell’IVA per il mese di giugno (o del secondo trimestre, se la liquidazione è trimestrale) e della rata di “contributo fisso” dovuto all’INPS, la scadenza del termine di pagamento per il mese di agosto è fissata al 21.8, poiché il giorno 20 è domenica (art. 11-bis del d.l. 223/2006).
Gli altri adempimenti fiscali
Dal 1°8 al 4.9 sono soppesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori. Questa regola non si applica per le richieste che sono effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché le procedure di rimborso ai fini dell’IVA.
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