In questo modo viene rimossa la sanzione dal 10 al 50 percento dell’importo del prelevamento prevista in caso di omessa o inesatta indicazione da parte del beneficiario dei prelevamenti non transitati nelle scritture contabili, che al contrario era stata prevista nella prima versione del decreto attuativo della delega fiscale. Con la sentenza 228/2014, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 32 del Dpr 600/1973 nella parte in cui osserva che i prelevamenti bancari non giustificati da parte dei titolari di reddito di lavoro autonomo sono considerati «compensi» non dichiarati. Secondo la Corte Costituzionale, difatti, viene valutata arbitraria l’equiparazione del lavoratore autonomo all’imprenditore.
I titolari di reddito di impresa interessati da controlli del fisco fondati sui versamenti e sui prelevamenti bancari non giustificati devono fornire la prova contraria, una prova che non può essere generica, essendo appunto necessaria una dimostrazione sulle «diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi», come recentemente precisato dalla Cassazione con la sentenza 16948/2015. Il tema tocca da vicino anche categorie che si riterrebbero più conformi al lavoro autonomo: è il caso, ad esempio, degli agenti di commercio, dei mediatori immobiliari, dei procacciatori d’affari e dei promotori finanziari, generalmente rimunerati con provvigioni sugli affari conclusi. Contribuenti che generano reddito d’impresa.
In base a quanto affermato dalle stesse Entrate nella circolare 32/E/2006, chi è in regola e vuole difendersi viene messo in condizioni più favorevoli. In base al documento dell’Agenzia, infatti, «i verificatori devono astenersi da una valutazione rigida dei dati acquisiti, non trascurando le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato».
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento