Il recente valore, stabilito dall’Agenzia delle Entrate tramite provvedimento risalente al 4 marzo scorso, è stato comunicato martedì 30 aprile dalla circolare n. 68/2013 diffusa dall’Inps. La nuova misura introdotta conosce applicazione, da come si apprende, anche per il calcolo degli interessi dovuti in sostituzione delle sanzioni civili, solo una volta però che per queste ultime è stato raggiunto il tetto massimo.
A proposito, l’articolo 116 della normativa numero 388 del 2000 sancisce che, una volta toccata la misura massima delle sanzioni civili nei limiti che sono stabiliti dalla medesima disposizione senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento integrale del dovuto, si avviano a maturare sul debito contributivo degli interessi.
La misura degli stessi risulta corrispettivi agli interessi di mora che sono menzionati nell’articolo 30, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
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