Tutti gli accertamenti fiscali ricevuti in questa modalità, quindi, sono impugnabili in qualsiasi momento e sono da considerarsi nulli.
Lo ha confermato la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la recente sentenza num. 3700 del 22 giugno 2016.
Accertamento fiscale: quando la notifica è inesistente
Oltre ad essere nullo, l’accertamento fiscale inviato e ricevuto tramite posta elettronica certificata è considerato inesistente. Infatti, la PEC non è contemplata dalla legge come modalità di notifica idonea per le notificazioni fiscali e altri tipi di provvedimento impositivo.
La Commissione Tributaria, quindi, in mancanza di una normativa apposita, si trova sempre costretta ad annullare l’atto, o meglio, a riconoscere la sua effettiva inesistenza.
Nemmeno l’implicito riconoscimento della ricezione dell’avviso che si configura nel momento in cui il contribuente impugna l’atto in tribunale vale.
In sostanza, la PEC è priva dei requisiti minimi necessari a configurare la sussistenza stessa dell’avviso di accertamento del Fisco.
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Commissione Tributaria Regionale: la sentenza
Su di un caso simile, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha giudicato la notifica di accertamento fiscale tramite PEC “indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale”, tanto che, come detto, “non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto inesistente” e “vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria”.
Cartelle esattoriali: nulle anche quelle?
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Discorso in parte diverso per quanto riguarda le cartelle di pagamento. La cartella esattoriale di Equitalia, infatti, deve essere spedita tramite posta elettronica certificata quando il contribuente è un professionista, una ditta, una società o un imprenditore. Nei casi restanti, ossia quando il contribuente è una persona fisica senza partita IVA, è il giudice a decidere della validità della cartella (almeno per ora).
Notifiche atti tramite posta elettronica: valide o no?
La validità della notifica degli atti della pubblica amministrazione via PEC è stata messa in dubbio più volte negli ultimi anni. La notifica telematica, si ricorda, presuppone l’invio tramite e-mail di un file (di solito in PDF) che rappresenta soltanto una copia dell’originale.
Quindi, in tal modo, verrebbe violato il principio fondamentale secondo cui la pubblica amministrazione deve necessariamente consegnare al cittadino l’originale dell’atto.
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