Figli con pari diritti: la Camera approva la legge sull’uguaglianza. Il testo

Marina Gennaro 29/11/12
La Camera, con 366 voti a favore, 31 contrari e 58 astenuti, ha approvato definitivamente la  legge secondo cui i figli nati dal matrimonio sono equiparati sotto ogni punto di vista a quelli naturali e quelli adottati. Il testo, nonostante la contrarietà dell’Udc e di certi gruppi del Pdl, è passato. L’argomento di disputa era stato l’equiparazione che la legge ora prevede anche per i figli nati da incesto. La norma, inserita al Senato, è stata mantenuta anche per scongiurare di far tornare il testo al Senato con il pericolo di incorrere in una approvazione ancora non definitiva entro la fine della legislatura.

Ciò che sosteneva l’Udc, che si è visto respingere un emendamento soppressivo a scrutinio segreto, era che non si può accordare un pieno riconoscimento del figlio concepito da un incesto, è giusto farlo se a chiederlo è il figlio stesso, ma sarebbe sbagliato se si accordasse questa possibilità al genitore stupratore, sarebbe una legittimazione indiretta dello stupro, un alleggerimento di chi ha usato violenza. “Si sdogana l’incesto”, dichiara Paola Binetti.

Alla fine è prevalso il punto di vista della relatrice Alessandra Mussolini che ha detto “come si può impedire ad una madre stuprata di riconoscere il proprio figlio?”. Il testo ha convinto gli ex ministri per le Pari opportunità dei governi Berlusconi e Prodi “grande prova di civiltà” parla Mara Carfagna, mentre per Livia Turco “il Parlamento ha votato una legge di umanità e civiltà”; l’”unico atto per il quale sarà ricordata questa legislatura”, dice la radicale Donatella Poretti. “Ora tutti i bambini saranno uguali”, evidenzia Benedetto Della Vedova di Fli, mentre Anita Di Giuseppe dell’Idv definisce il testo “Un passo fondamentale per l’Italia”.

Dunque tutti i figli vengono ritenuti uguali “la è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia “all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”. Il figlio “nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto” dalla madre e dal padre “anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento” e il riconoscimento “può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. La legge attribuisce ai figli naturali un legame di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori, questo comporta che in caso di morte dei genitori il figlio possa essere affidato ai nonni e non adottato come succede al momento, inoltre ciò ha conseguenze anche sul piano ereditario.

Per quanto concernono diritti e doveri della prole è stato stabilito che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore (che ha compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. In tutti gli articoli del Codice le parole ‘figli legittimi‘ e ‘figli naturali’ sono sostituite semplicemente da ‘figli’.

La revisione di certe norme su questo ambito viene affidata a una delega del governo da mettere in atto entro un anno, per questo è stata già creata dal ministro Andrea Riccardi una commissione specifica guidata dal professor Cesare Massimo Bianca che collauderà le norme di attuazione. Uno dei decreti attuativi concernerà la disciplina delle successioni e delle donazioni, ai fini dell’eredità . I decreti di delega riguarderanno anche la prova della filiazione, presunzione di paternità del marito, azioni di riconoscimento e disconoscimento dei figli, dichiarazione dello stato di adottabilità.

Per figli incestuosi si intendono quelli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta e in linea collaterale (fino al secondo grado): viene riformulato l’art. 251 del codice civile, e ampliata la possibilità di riconoscimento dei figli nati da tali relazioni.

Infine in base ad un’altra modifica del Senato, in caso di controversie tra i genitori, dei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli si occuperà, d’ora in avanti, il Tribunale ordinario.

Qui il testo integrale della legge

Marina Gennaro

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