Festività 25 e 26 dicembre 2024: retribuzione in busta paga per chi ha lavorato

Chi lavora a Natale e Santo Stefano ha diritto a una retribuzione maggiorata.

Paolo Ballanti 23/12/24

La vecchia legge 260/ 1949 comprende tra le giornate festive rilevanti ai fini della gestione dei rapporti di lavoro dipendente le festività 25 e 26 dicembre.

Quest’anno le due giornate in questione cadono rispettivamente di mercoledì e giovedì, nel corso delle quali il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione.

In deroga a quanto appena descritto, lo svolgimento dell’attività lavorativa nel corso delle festività è possibile, solo previo accordo individuale (o collettivo) tra datore di lavoro e dipendente, come più volte sottolineato dalla stessa giurisprudenza di Cassazione, tra cui si cita la sentenza 16592 datata 7 agosto 2015.

L’esigenza di tutelare il benessere psico-fisico del dipendente e la sua necessità di avere periodi di riposo (comunque retribuiti) tali da permettergli di dedicarsi alle proprio esigenze di vita personale, familiare e sociale, fa sì che sono nulle:

  • le decisioni del datore di lavoro di imporre lo svolgimento della prestazione (in assenza di accordo);
  • le clausole della contrattazione collettiva che prevedono l’obbligo a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni festivi.

Il datore di lavoro che chiede ai dipendenti di svolgere la prestazione nel corso delle festività del 25 e 26 dicembre è tenuto a riconoscere un particolare trattamento economico, esattamente come avviene per chi lavora nella giornata festiva dell’8 dicembre.

Indice

Retribuzione fissa mensile o ad ore

Per comprendere come deve essere retribuito il lavoro svolto durante le festività 25 e 26 dicembre, è necessario innanzitutto distinguere tra dipendenti con retribuzione fissa mensile o ad ore.

Nel primo caso (cosiddetti dipendenti mensilizzati) il compenso lordo mensile è fisso a prescindere dalle ore lavorabili del mese, eccezion fatta per:

  • assenze che, in quanto non retribuite, non comportano l’erogazione della retribuzione;
  • assenze economicamente a carico di INPS ed INAIL, per le quali spettano trattamenti di importo diverso rispetto alla retribuzione dei periodi lavorati;
  • prestazioni di lavoro straordinario o supplementare che, essendo aggiuntive alle ore ordinarie previste dal contratto o dalle intese successivamente intercorse, meritano le maggiorazioni retributive previste dagli accordi collettivi applicati in azienda;
  • altri importi aggiuntivi in funzione del numero di ore lavorate, della loro collocazione temporale ovvero delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa (ad esempio lavoro straordinario o supplementare).

I dipendenti con retribuzione a paga oraria ricevono, invece, un compenso calcolato moltiplicando la retribuzione oraria lorda per: ore di lavoro ordinarioe ore di assenza economicamente a carico del datore di lavoro (ad esempio ferie e permessi).

Fanno eccezione a quanto sopra, in termini di calcolo dell’importo spettante:

  • le assenze economicamente a carico di INPS ed INAIL;
  • le somme riconosciute per prestazioni di lavoro aggiuntive all’orario contrattuale (ad esempio lavoro straordinario o supplementare);
  • le indennità riconosciute per le particolari caratteristiche dell’attività svolta (ad esempio indennità lavoro notturno o indennità disagio).

Da ultimo, se ricorrono assenze non retribuite le stesse vengono esposte in busta paga esclusivamente con valenza figurativa, posto che non incidono sul calcolo del netto.

Lavoro nelle festività 25 e 26 dicembre: dipendenti pagati ad ore

I dipendenti con paga oraria che lavorano nelle giornate del 25 e / o del 26 dicembre hanno diritto innanzitutto ad un importo in busta paga a titolo di festività calcolato, a meno che il contratto collettivo nazionale di lavoro non disponga diversamente, moltiplicando la retribuzione oraria per:

  • 1/6, in caso di settimana lunga su sei giorni lavorativi;
  • 1/5, se ricorre la settimana corta su cinque giorni lavorativi;

dell’orario settimanale a tempo pieno.

A dicembre, essendo due le festività considerate, il compenso ottenuto dev’essere naturalmente moltiplicato per due.

Ipotizziamo il caso del lavoratore Caio il quale ha una retribuzione oraria lorda di 12,50 euro (l’orario a tempo pieno è pari a 40 ore settimanali). Il suo orario di lavoro è distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì. Per le festività del 25 e 26 dicembre gli spetta un compenso pari a:

[12,50 * (40/5)] = 100,00 euro * 2 (due festività) = 200,00 euro.

In aggiunta al compenso descritto, spettante a prescindere che la festività sia o meno lavorata, il lavoratore ha diritto, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, a, in alternativa:

  • retribuzione oraria maggiorata secondo le percentuali previste per il lavoro straordinario o supplementare festivo (dal momento che le festività non dovrebbero di norma essere lavorate) moltiplicata per le ore lavorate il 25 e / o il 26 dicembre;
  • la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo (calcolata moltiplicando la somma – base per le ore lavorate) con riposo compensativo (corrispondente alle ore lavorate nelle festività) spettante in un momento successivo.

Riprendendo l’esempio di Caio se allo stesso spetta una retribuzione maggiorata al 60% per lavoro straordinario festivo, a fronte di quattro ore lavorate il 25 dicembre e due ore lavorate il 26 dicembre), il calcolo è il seguente:

  1. Retribuzione oraria (come nell’esempio precedente) euro 12,50;
  2. Si maggiora la retribuzione oraria per il 60%, 12,50 * 1,60 = 20,00 euro;
  3. Si moltiplica 20,00 euro * 6 ore lavorate nei giorni festivi = 120,00 euro a titolo di straordinario festivo al 60%.

Riconoscendo la sola maggiorazione con diritto al riposo compensativo (retribuito) Caio ha diritto a:
(12,50 * 60%) * 6 ore lavorate = 45,00 euro.

Lavoro nelle festività 25 e 26 dicembre: dipendenti con retribuzione fissa mensile

I dipendenti con retribuzione fissa mensile a fronte delle festività lavorate del 25 e / o del 26 dicembre hanno diritto ai compensi per lavoro straordinario / supplementare come calcolati con riguardo ai lavoratori a paga oraria.

La differenza, rispetto a questi ultimi, risiede tuttavia nel fatto che, trattandosi di ricorrenze infrasettimanali non cadenti di domenica, non spetta alcun compenso a titolo di festività, dal momento che il medesimo si considera già compreso nella retribuzione lorda mensile fissa.

I dipendenti in parola avranno pertanto diritto in busta paga al solo compenso per festività lavorate (straordinario / supplementare o la sola maggiorazione con riposo compensativo).
Al contrario, il compenso per la festività in senso stretto sarà esposto in cedolino esclusivamente a titolo figurativo, essendo già ricompreso nel compenso fisso mensile.
 

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Credit: X/GrokAI

Paolo Ballanti

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