Festività domenica 8 dicembre 2024: come viene retribuita in busta paga

La festa dell’immacolata 2024 cade di domenica. Ecco come incide sullo stipendio di dicembre

Paolo Ballanti 05/12/24

La Legge 27 maggio 1949, numero 260 include l’8 dicembre nella categoria dei giorni considerati, ai fini della gestione dei rapporti di lavoro, come festivi.

Dal momento che l’8 dicembre 2024 cade di domenica, altra giornata considerata dalla normativa come festiva, i dipendenti, oltre ad aver diritto a non svolgere la prestazione, ricevono in busta paga una somma a titolo di festività non goduta.

L’importo in questione ha l’obiettivo di compensare il disagio sofferto dal lavoratore, il quale, a causa della compresenza di domenica e 8 dicembre, perde di fatto una giornata di riposo.

In deroga alla regola generale per cui la festività non dev’essere lavorata, i dipendenti possono comunque, previo accordo con l’azienda, assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Analizziamo quindi in dettaglio come dev’essere trattata la festività dell’8 dicembre goduta o lavorata.

Indice

Lavoratori a paga fissa mensile o oraria

Per meglio comprendere il trattamento riservato in busta paga alla festività dell’8 dicembre è bene innanzitutto chiarire la differenza tra:

  • dipendenti con retribuzione fissa mensile (cosiddetti mensilizzati);
  • dipendenti pagati ad ore.

Nella prima ipotesi il lavoratore ha diritto di ricevere lo stesso compenso lordo mensile, a prescindere dai giorni / ore lavorabili nel mese.

La sola eccezione riguarda:

  • le somme aggiuntive riconosciute a seguito dello svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e / o supplementare;
  • le assenze non retribuite (ad esempio aspettative non retribuite, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate);
  • le assenze con indennità economicamente a carico di Inps e Inail.

Al contrario i lavoratori pagati ad ore ricevono un compenso lordo che risente del numero di giorni / ore lavorabili nel mese, posto che lo stesso si calcola moltiplicando la paga oraria per:

  • le ore lavorate nel mese;
  • le ore di assenze economicamente a carico del datore di lavoro (ad esempio ferie e permessi).

Nessun compenso spetta invece per le assenze non retribuite mentre un diverso criterio di calcolo (rispetto alla formula retribuzione oraria * ore) opera con riguardo ai periodi (ad esempio malattie e congedo di maternità / paternità) per i quali il dipendente ha diritto ad apposite indennità economiche a carico di Inps e Inail.

Festività 8 dicembre 2024 non goduta

Nell’ipotesi di festività dell’8 dicembre 2024 non lavorata, il dipendente ha diritto ad un compenso economico erogato in busta paga e a carico del datore di lavoro, destinato a compensare il disagio sofferto dall’interessato il quale, trattandosi di festività cadente di domenica, perde di fatto una giornata di riposo.

Dipendenti con retribuzione fissa mensile
I lavoratori mensilizzati hanno diritto, oltre al normale stipendio lordo mensile, a un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione, a titolo di festività 8 dicembre 2024 non goduta.

Il calcolo dell’importo avviene considerando due elementi:

  • retribuzione lorda mensile (ricavabile dalla busta paga, nella parte alta del documento);
  • divisore giornaliero definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato (presente nel testo dell’accordo collettivo, disponibile su internet o facendosene consegnare una copia dall’azienda).

Ipotizziamo che la retribuzione mensile lorda (paga base + scatti di anzianità) sia pari ad euro 2.500,00 mentre il divisore giornaliero da Ccnl corrisponde a 26.

In tal caso è necessario:

  • dividere 2.500,00 euro (retribuzione lorda mensile) per 26 divisore giornaliero da Ccnl, ottenendo così 2.500,00 / 26 = 96,15 euro;
  • ottenuta la somma – base la stessa dev’essere moltiplicata per il numero di giornate festive non godute nel mese, in questo caso una;
  • procedere al calcolo della somma dovuta a titolo di festività non goduta, corrispondente a dicembre 2024 a 96,15 euro (retribuzione giornaliera) * 1 festività non goduta a dicembre 2024 = 96,15 euro.

Dipendenti pagati ad ore
Il trattamento economico da riconoscere ai dipendenti pagati ad ore per la festività non goduta dell’8 dicembre varia in funzione del tipo di orario lavorativo. In particolare è necessario distinguere tra dipendenti:

  • con settimana lunga, in cui l’orario settimanale interessa sei giornate (di norma dal lunedì al sabato);
  • con settimana corta, dove l’orario settimanale interessa cinque giornate (di regola dal lunedì al venerdì).

In caso di settimana lunga, a meno che il Ccnl applicato non disponga diversamente, spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale. In sostanza si moltiplica la paga oraria per il quantitativo orario ottenuto dalla formula: orario full-time previsto dal Ccnl / 6.

Consideriamo l’esempio del dipendente (con retribuzione oraria corrispondente a 15,60 euro) cui si applica un contratto collettivo che prevede un orario settimanale full-time pari a 40 ore.

In questa situazione per la festività non goduta dell’8 dicembre 2024 l’interessato ha diritto a un compenso di:

15,60 (retribuzione oraria) * (40 orario settimanale full-time / 6) = 104,00 euro

Diversamente, per i dipendenti con settimana corta si assume sempre la retribuzione oraria ma, in tal caso, la si moltiplica per il risultato di: orario settimanale full-time / 5.

Riprendendo l’esempio precedente spetta un compenso di:

15,60 euro * (40 / 5) = 124,80 euro

Festività 8 dicembre 2024 lavorata

Previo accordo tra azienda e dipendente quest’ultimo può svolgere la prestazione lavorativa nel corso della festività dell’8 dicembre.

In queste situazioni il lavoratore ha diritto a ricevere in busta paga:

  • il trattamento economico sopra descritto spettante a titolo di festività non goduta;
  • il trattamento economico spettante per effetto della prestazione lavorativa resa nel corso della giornata festiva.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto il datore di lavoro, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva applicata o per prassi aziendale, può, in alternativa:

  • erogare la retribuzione giornaliera / oraria maggiorata delle percentuali previste dal Ccnl applicato a titolo di lavoro straordinario / supplementare;
  • riconoscere la sola maggiorazione per lavoro festivo, se è contemplato il riposo compensativo in altra giornata.

Dipendenti con riposo in giornata diversa dalla domenica

I dipendenti con orario lavorativo che prevede il riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, hanno diritto, per effetto dell’8 dicembre, di non svolgere la prestazione e, a seconda del tipo di retribuzione, in sede di elaborazione della busta paga:

  • (A) Ai dipendenti mensilizzati non spetta alcun compenso per festività goduta, dal momento che la retribuzione fissa mensile si intende già comprensiva dei giorni festivi cadenti nell’anno;
  • (B) Ai dipendenti pagati ad ore spetta al contrario un compenso per festività goduta, da calcolarsi con gli stessi criteri descritti per l’8 dicembre cadente di domenica (giorno di riposo).

Se i dipendenti in parola svolgono comunque la prestazione agli stessi spetta, oltre a quanto poc’anzi descritto nei punti a) e b), il compenso per lavoro straordinario / supplementare o, in alternativa, la sola maggiorazione per lavoro festivo se è previsto il riposo compensativo in altra giornata.

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Paolo Ballanti