Perchè è giusto pretendere il risarcimento del danno da fermo tecnico dell’auto

Massimo Quezel 21/10/16
Una delle voci di danno conseguente ad un sinistro stradale che troppo spesso, ed inspiegabilmente, non viene risarcita è quella relativa al fermo tecnico e ai costi sostenuti per utilizzare un’auto sostitutiva.

Il “danno da fermo tecnico”

Il “danno da fermo tecnico” che patisce l’automobilista danneggiato si sostanzia nel non poter usufruire del mezzo a motore di sua proprietà per il tempo necessario alla riparazione, pur continuando a sopportarne i costi fissi (bollo e assicurazione) e l’inevitabile deprezzamento.

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E’ fondamentale precisare che, contrariamente a quanto spesso si crede, il danno da fermo tecnico è riscontrabile non soltanto per i veicoli utilizzati per l’attività lavorativa ma anche per i veicoli utilizzati dal privato cittadino.

Inoltre questa fattispecie di danno non richiede necessariamente una prova data attraverso elementi documentali come le fatture di noleggio di un’auto sostitutiva. Anzi, riferendoci al fermo tecnico inteso in senso stretto, non è necessaria alcuna prova. La Corte di Cassazione su questo punto ha assunto un orientamento ben preciso: è possibile la liquidazione equitativa del fermo tecnico anche in assenza di una qualsivoglia prova del danno.

Cosa prevede la Cassazione

Si esprime in questo senso, ad esempio, con la sentenza n. 6907 del 2012: “Con riferimento infatti a tale danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, una fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento del valore.”

Tale posta di danno è quindi risarcibile senza bisogno di una prova specifica perché “l’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

La sentenza però non ricollega tale “regime probatorio facilitato” ai danni ulteriori, come le spese necessarie per il noleggio di altro veicolo simile o l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, per i quali deve invece essere fornita specifica prova.

Tale precisazione viene confermata con la sentenza 9 agosto 2011, n. 17135 della II sezione Civile, che si riferisce alle voci di danno legate all’impossibilità di utilizzazione del veicolo quali, ad esempio, l’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, oppure la necessità di ricorrere a mezzi sostitutivi. Per tali fattispecie, il danno deve essere provato in concreto.

In particolare, precisano i giudici di legittimità, chi intende ottenere il risarcimento deve fornire la prova tanto “della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità”, quanto “della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno”.

La duplice natura del danno da fermo tecnico

Alla luce di tali considerazioni possiamo constatare che esiste una duplice definizione di “danno da fermo tecnico”, con due diversi regimi probatori:

1) il fermo tecnico inteso come spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina, risarcibile in via equitativa e senza fornire specifica prova;

2) il fermo tecnico rappresentato da tutte le ulteriori poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, quali le spese per il noleggio della vettura sostitutiva o l’impossibilità di eseguire una particolare attività, che non è risarcibile in via automatica, dovendosi invece fornire precisa e puntuale prova.

Ma se l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione è così chiaro e lineare, perché spesso i liquidatori delle compagnie non concedono il danno da fermo tecnico, nemmeno nella prima ipotesi, a meno che non si intenti un’azione legale?

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Massimo Quezel

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