Ferie non godute: cosa sono e come vengono pagate

Redazione 10/08/18
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Tempo di vacanze, ma non per tutti: spesso i lavoratori dipendenti si portano dietro pacchetti di giornate di ferie non godute. Eppure sono un diritto inviolabile per il datore e irrinunciabile per chiunque, sancito dalla nostra Costituzione. La conseguenza di ciò è presto detta: il datore di lavoro non può rifiutarsi di concedere ai propri dipendenti il meritato periodo di riposo dalle lunghe fatiche del lavoro.

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Dopo un periodo, più o meno lungo, di attività lavorativa ognuno di noi ha il sacrosanto diritto di riposarsi e rigenerarsi a livello fisico e psicologico, senza che qualcuno possa impedirlo. Alle ferie insomma non possiamo rinunciare per legge, neppure dietro pagamento di una somma di denaro compensativa. In pratica non possiamo accordarci con l’azienda sul pagamento delle ferie che non facciamo. Almeno non sempre.

Come fare quindi con le ferie non godute? Vediamo in dettaglio se e come possiamo farcela pagare.

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Ferie: cosa sono e come funzionano

Lo abbiamo in parte già anticipato, le ferie sono un diritto irrinunciabile sancito dall’articolo 36 della nostra Costituzione, per cui, con tutta la buona volontà, non possiamo lavorare ininterrottamente per tutto l’anno, rinunciando a riposarci.

La legge sull’orario di lavoro (lD lgs n.66 del 2003) stabilisce la durata minima delle ferie: 4 settimane all’anno:

  • due delle quali devono essere godute in maniera consecutiva nell’arco dell’anno di maturazione, per consentire un adeguato riposo fisico e mentale del lavoratore;
  • le altre due settimane devono essere invece utilizzate entro i 18 mesi successivi, scaduti i quali l’Inps le considera fruite dal punto di vista contributivo. Il datore quindi deve versare i contributi.

Ovviamente i vari contratti collettivi nazionali di categoria, possono anche stabilire un periodo di ferie più ampio. Diciamo che dal limite minimo di 4 settimane (28 giorni) stabilito dalla legge, i contratti possono alzare l’asticella, concedendo più giorni di riposo.

Ferie non godute: cosa sono

Le ferie non godute sono quel periodo di riposo del quale si ritarda la fruizione e si sfora l’anno di maturazione, entrando nell’anno successivo.

Delle ferie non utilizzate quindi ne possiamo usufruire fino a 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Ferie non godute: si possono monetizzare?

E le ferie residue, cioè quelle non utilizzate e rimaste lì nel cassetto? Possono essere pagate al dipendente visto che ha lavorato? No, almeno non sempre. La legge vieta la monetizzazione delle ferie, a meno che non ci si trovi in casi eccezionali, per i quali è prevista un’indennità sostitutiva di ferie. La stessa indennità può essere corrisposta anche:

  • quando il lavoratore non ha fruito di tutte le ferie, ma per il datore sia ormai impossibile fargliele utilizzare, perché sono scaduti i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Anche in questa situazione, come affermato dalla stessa Corte di cassazione recentemente (sentenza n. 2496 del 2018), il mancato godimento dà diritto al dipendente all’indennità di natura retributiva;
  • quando nel contratto non c’è alcuna norma che la preveda.

In sintesi ecco i casi eccezionali che prevedono la monetizzazione delle ferie:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • ferie maturate nel corso dei contratti a termine inferiori a un anno;
  • ferie ulteriori rispetto al minimo sindacale, previste dai vari contratti collettivi. In pratica le ferie che eccedono le 4 settimane standard;
  • ferie non utilizzate entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Ferie non godute: come possono essere pagate

Importante sapere che l’indennità sostituiva delle ferie ha natura retributiva e non risarcitoria. È in pratica un corrispettivo versato per il mancato godimento del periodo di riposo e deve essere versata con apposita voce in busta paga. Ecco perché sulla somma versata il datore di lavoro paga i contributi previdenziali, le tasse e non cambia nulla ai fini Irpef.

Da parte sua il dipendente deve indicare l’importo ottenuto come indennità nella dichiarazione dei redditi. Inoltre il diritto a richiedere l’indennità sostitutiva si prescrive dopo 5 anni. Ogni richiesta inoltrata oltre il quinquennio si considera fuori termine massimo.

L’indennità sostitutiva è composta dagli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione feriale; inoltre deve essere esposta in busta paga con una specifica voce dedicata.

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